Rinuncia all’appello per sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità (Cons. Stato n. 7385 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, la parte ricorrente conserva sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice. Questi può solo dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La declaratoria non produce alcun riflesso sulla sentenza di primo grado, che rimane intatta in tutte le sue statuizioni. La dichiarazione univoca resa in udienza, valutata in un’ottica sostanzialistica, è idonea a fondare l’improcedibilità anche a prescindere dal formale riferimento alla rinuncia.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio la nota con cui il Gestore dei servizi energetici aveva sospeso l’erogazione degli incentivi riconosciuti a un impianto fotovoltaico, ammesso ai benefici del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010, nonché i successivi provvedimenti di conferma e di sospensione del riconoscimento. Il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso integrato da motivi aggiunti.
Proposto appello, nelle more del giudizio la società presentava al Gse un’istanza di riesame e chiedeva un rinvio della discussione, rappresentando una connessione con un separato giudizio. All’udienza pubblica del 21 luglio 2026 la parte appellante dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del gravame; la parte appellata insisteva per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio dispositivo, che opera anche nel processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la parte dispone dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: può soltanto prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità.
Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, sentenze 3 luglio 2023, n. 6437 e 18 ottobre 2022, n. 8886, nonché sez. IV, sentenza 4 aprile 2023, n. 3482 e sez. III, sentenza 8 febbraio 2023, n. 1418, a conferma della costante applicazione del principio.
Nel caso concreto l’appellante ha rappresentato in modo inequivocabile di non avere più interesse alla coltivazione dell’appello. Il Collegio ritiene decisiva, in un’ottica sostanzialistica, l’univoca emersione in giudizio — tramite dichiarazione resa in udienza — del sopraggiunto difetto d’interesse al giudizio d’impugnazione, a prescindere dal formale riferimento alla rinuncia.
In forza del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., l’appello è pertanto dichiarato improcedibile, senza alcun riflesso sulla sentenza di primo grado, che rimane intatta in tutte le sue statuizioni.
Quanto alle spese, la notevole peculiarità della vicenda anche in fatto, il particolare sviluppo ed esito del gravame e il corretto comportamento processuale dell’interessata giustificano la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del grado.
Nota della Redazione
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