Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 847 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti emessi dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La relativa previsione, dettata per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, non si applica ai crediti da equa riparazione, poiché il decreto della Corte d’appello costituisce titolo idoneo all’esecuzione. L’inerzia dell’amministrazione dopo la dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 legittima l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con nomina del Commissario ad acta e applicazione della penalità di mora.

Il Fatto

Le ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, che ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare in favore di ciascuna la somma stabilita a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il decreto è divenuto definitivo.

Le esponenti hanno inviato all’amministrazione la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001; dalla presentazione sono decorsi sei mesi. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte. Le ricorrenti propongono quindi l’azione di ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento dell’astreinte.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione del termine dilatorio per i crediti da equa riparazione. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il Collegio ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il riferimento è a Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato il perdurante inadempimento, il ricorso è fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.

Quanto all’astreinte richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è riconosciuta nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege. L’importo va corrisposto dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario, restando salvo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente, liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine e non espressamente disciplinata, secondo Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvede il Commissario nominato. Il Collegio richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, le ragioni di economia processuale e il principio del buon andamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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