Interdittiva antimafia e regia familiare: irrilevante la cessione del ramo d’azienda (TAR Emilia-Romagna n. 11 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva non richiede la prova del reato né un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente una prognosi di verosimiglianza, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, che renda “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa. In presenza di una conduzione familiare dell’impresa, di diritto o di fatto, il rischio di condizionamento può desumersi dai legami parentali e dalle frequentazioni dei congiunti. Le misure di self-cleaning sopravvenute, come la cessione del ramo d’azienda, non travolgono con effetto ex tunc la legittimità del provvedimento già adottato, potendo al più determinare la sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente impugna l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Bologna, deducendo la violazione degli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 84 e 90 d.lgs. n. 159/2011, la carenza dei presupposti e l’insufficienza della motivazione.

La Prefettura aveva valorizzato i pregiudizi dell’amministratore unico del socio unico — titolare del 100% del capitale e marito dell’amministratrice — e del figlio, già amministratore della ricorrente fino a marzo 2022, ritenendo la società in condizione di contiguità compiacente o comunque di condizionamento. La ricorrente invoca il bilanciamento delineato dall’Adunanza Plenaria n. 3/2018 e dalla Corte costituzionale n. 57 del 2020, oltre all’adozione di misure di self-cleaning. In vista dell’udienza deposita la documentazione sulla cessione del ramo d’azienda e chiede la riunione con altro ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’istanza di riunione: la diversità delle autorità emananti, il diverso contenuto degli atti e la parziale differenza dei motivi impongono una trattazione separata, nonostante il rapporto di presupposizione.

Quanto alla documentazione sopravvenuta, la cessione del ramo d’azienda non conduce all’annullamento. Essa potrebbe al più integrare una sopravvenuta carenza di interesse, avendo la società ceduto la propria unica unità locale. Il Tribunale esclude però una pronuncia in rito per la plausibilità di un interesse residuo e per l’infondatezza nel merito. Il fatto sopravvenuto, inoltre, opera solo ex nunc: non può inficiare la legittimità di un provvedimento che non poteva tenerne conto. Il provvedimento non è legato a peculiarità del ramo ceduto, ma alla persona dell’amministratore e alle sue frequentazioni. Analogamente irrilevante è il trasferimento di residenza del coniuge, avvenuto solo il 27 luglio 2023, dopo l’adozione dell’atto e il ricorso.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento costante — tra le altre, Cons. Stato n. 758/2019 — secondo cui l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale sul pericolo di infiltrazione capace di condizionare le scelte dell’impresa, accertato con ragionamento induttivo e probabilistico sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.

L’attuale amministratore unico è madre dell’amministratore in carica fino a marzo 2022 e compagna dell’amministratore unico del socio unico; entrambi i soggetti risultano legati da rapporti di frequentazione e commerciali con indagati per associazione di stampo mafioso, in un quadro ricostruito in settanta pagine e non contestato nel ricorso. Il coniuge è stato destinatario di proposte di misure di prevenzione personali e patrimoniali quale “imprenditore colluso”. L’assenza di condanne specifiche non rileva, essendo determinanti i collegamenti e le cointeressenze con società riconducibili ad associazioni mafiose.

Nessuna mancanza di attualità è ravvisabile, dedicando il punto 5 dell’atto all’aggiornamento informativo del Gruppo Interforze Centrale. Quanto alla nuova amministratrice, pesano la nomina intervenuta solo sette giorni prima dell’interdittiva e lo stretto legame con il padre e il figlio. Il marito, inoltre, continua a essere amministratore unico della società che detiene, tramite altra compagine, il 100% del capitale della ricorrente: da tale circostanza oggettiva emerge l’influenza sulla gestione. Sussiste dunque quella regia familiare che, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 10201/2023, n. 8395/2023, n. 4569/2023, n. 3215/2022), consente di ritenere le decisioni d’impresa influenzabili indirettamente dalla mafia attraverso la famiglia. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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