Cessazione della materia del contendere per rilascio dell’A.U. in corso di giudizio (TAR Basilicata n. 10 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere, dichiarabile dal giudice amministrativo, l’ipotesi in cui, nelle more del giudizio, l’amministrazione rilasci il provvedimento favorevole richiesto dal ricorrente, venendo così meno ogni residua utilità della decisione. La declaratoria non richiede l’accertamento dell’effettiva formazione del silenzio-assenso, atteso che la sopravvenienza del titolo autorizzatorio soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio. Con la cessazione della materia del contendere le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di rimborsare il contributo unificato nella misura effettivamente corrisposta. La disciplina del silenzio-assenso di cui all’art. 7 del d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022, opera per le istanze di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato, in data 5 dicembre 2019, istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, terzo comma, del d.lgs. n. 387/2003, finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 19,98 MW nel comune di Matera. Rimasta priva di riscontro, la società agiva dinanzi al Tribunale amministrativo per la Basilicata chiedendo l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022, nonché la condanna della Regione Basilicata agli adempimenti conseguenti.
Nel corso del giudizio, la Regione Basilicata, con determinazione dirigenziale del 26 settembre 2025, rilasciava l’autorizzazione unica richiesta per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto. A seguito di tale sopravvenienza, la società ricorrente depositava memoria con la quale istava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato come il rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell’amministrazione regionale, intervenuto nelle more del giudizio, abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente, la quale mirava esclusivamente al conseguimento dell’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto. La sopravvenienza del provvedimento favorevole ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della controversia, rendendo necessario soltanto prendere atto dell’avvenuto conseguimento dell’utilità richiesta.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non ha richiesto alcuna verifica sulla effettiva formazione del silenzio-assenso invocato dalla ricorrente, risultando l’accertamento sulla legittimità del contegno serbato dall’amministrazione privo di utilità concreta ai fini della definizione del giudizio. Il Collegio ha quindi valorizzato il carattere satisfattivo del provvedimento sopravvenuto, coerente con la natura di giudizio ad istanza di parte che caratterizza il processo amministrativo.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale ne ha disposto l’irripetibilità, tenuto conto della peculiarità della vicenda e del fatto che la definizione del giudizio è dipesa da un provvedimento assunto dall’amministrazione in epoca successiva alla proposizione del ricorso. Ha tuttavia posto a carico della Regione Basilicata il rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente corrisposta dalla società ricorrente, con ciò assicurando l’integrale neutralizzazione dell’onere economico sopportato per l’accesso alla tutela giurisdizionale.
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Nota della Redazione
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