Rinuncia all’appello e spese di verificazione a carico di entrambe le parti (Cons. Stato n. 5378 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la rinuncia all’appello, dichiarata per sopravvenuta cessazione dell’interesse a seguito di provvedimento di riesame dell’amministrazione, determina la definizione del processo con il solo atto di rinuncia e l’integrale compensazione delle spese del doppio grado, ove concordata tra le parti. Le spese della verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. restano invece a carico di entrambe le parti, in misura pari alla metà ciascuna, quando l’esito dell’accertamento tecnico sia rimasto parzialmente non risolutivo per la incompletezza della documentazione di una parte e abbia al contempo evidenziato difficoltà interpretative a favore della tesi dell’altra. Il compenso del verificatore, nominato come ausiliario del magistrato, è liquidabile a vacazione secondo l’importo orario fissato dall’art. 275 d.P.R. n. 115/2002 e dal D.M. 30 maggio 2002, non potendosi applicare il diverso criterio del costo orario del personale universitario.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio, sezione terza, il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici che, all’esito di un procedimento di verifica, aveva disposto la decadenza dagli incentivi riconosciuti per un progetto di riduzione dei consumi di energia primaria, con emissione dei relativi certificati bianchi. Il Tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
Proposto appello con dieci motivi, la controversia si arricchiva di una verificazione disposta d’ufficio, volta ad accertare la data di attivazione dell’impianto e la correttezza dell’algoritmo di calcolo dei risparmi. Nel corso del giudizio, in pendenza di istanza di riesame, il GSE adottava un nuovo provvedimento che sostituiva la decadenza con una decurtazione degli incentivi, facendo venir meno l’interesse dell’appellante.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende atto della rinuncia all’appello dichiarata dalla società con memoria, ritenendola conseguenza diretta del provvedimento di riesame intervenuto in data 27.05.2026, che ha disposto in luogo del rigetto di alcune richieste e della decadenza dagli incentivi una decurtazione degli stessi in misura pari al 25% dell’incentivo inizialmente riconosciuto.
Su tale base, e in adesione alla richiesta condivisa dalle parti, il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, non essendovi ragione per addossarle all’una o all’altra parte in presenza di una definizione negoziata della lite.
Quanto alle spese di verificazione, il Collegio rileva che esse vanno poste a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna. La verificazione, da un lato, non è riuscita a chiarire in maniera incontrovertibile in quale data l’impianto abbia iniziato a generare risparmi, per la non esaustività della documentazione prodotta dall’appellante, cui però si sarebbe potuto sopperire mediante soccorso istruttorio da parte del GSE, come chiarito dalla stessa sezione con le sentenze n. 7121/2024 e n. 7620/2024. Dall’altro lato, la verificazione ha evidenziato difficoltà interpretative sulla questione dell’algoritmo di calcolo, ponendo in luce elementi a sostegno dell’interpretazione seguita dall’azienda.
Il Collegio passa poi alla liquidazione del compenso al verificatore. L’importo dovrà essere quantificato con separato decreto, a seguito di nuova parcella, non essendo stato possibile liquidarlo in conformità alla richiesta. Il verificatore aveva quantificato il compenso in base alle ore impiegate e al costo orario del personale universitario per Professore associato. Ma l’art. 275 d.P.R. n. 115/2002 rinvia alle tabelle del D.M. 30 maggio 2002, che per la consulenza tecnica commisurano gli onorari al valore della controversia e, ove ciò non sia possibile, alle vacazioni. Come chiarito con la decisione n. 2792/2026, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2025 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 4, comma 2, legge n. 319/1980 nella parte in cui prevede, per le vacazioni successive alla prima, un onorario inferiore, l’importo di ciascuna vacazione è pari a € 14,68. Non può quindi utilizzarsi un diverso costo orario.
Il verificatore, fermo l’effetto interruttivo della decadenza a seguito della presentazione della nota spese, è pertanto invitato a ripresentare la parcella secondo uno dei criteri indicati, a percentuale o a vacazione, salva eventuale richiesta di maggiorazione per la complessità dell’incarico.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.