Rinuncia agli atti non accettata e sopravvenuta carenza di interesse: ricorso improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 201 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., produce i suoi effetti soltanto dopo l’accettazione della controparte nelle forme previste dal comma 5; in assenza di tale accettazione il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo. Va invece dichiarata l’improcedibilità del ricorso quando sopravvenga una carenza di interesse ad agire, ricollegabile a una modificazione della situazione di fatto o di diritto che elida l’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, dovendo l’interesse permanere inalterato fino alla definizione della causa ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c.. La pronuncia in rito ex art. 31, comma 3, c.g.c. giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico di importo superiore a otto volte il minimo INPS e fino a dieci volte lo stesso minimo, lamentava che l’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 — nel prevedere la perequazione automatica nella misura del 100 per cento solo per gli importi fino a quattro volte il minimo e in misura decrescente per quelli superiori — avesse ridotto illegittimamente la sua pensione per gli anni 2022, 2023 e 2024. Chiedeva il ripristino della perequazione e la restituzione degli arretrati, formulando in via subordinata una questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione, anche in relazione alla sentenza n. 234/2020 della Corte costituzionale.

Costituitasi l’INPS, il giudizio subiva diversi rinvii. Con atto del 19 marzo 2025 la difesa attorea dichiarava di rinunciare agli atti e di non avere più interesse alla prosecuzione, per essere intervenuta la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, che aveva ritenuto non fondate le questioni di legittimità sul comma 309. Chiedeva l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta in via pregiudiziale la rinuncia agli atti. L’istituto, disciplinato dall’art. 110 c.g.c., applicabile ai giudizi pensionistici per il rinvio dell’art. 7, comma 1, c.g.c., può essere compiuto in qualunque stato e grado della causa, ma produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle forme del comma 5, determinando l’estinzione del processo con sentenza di rito che non dà luogo a pronuncia sulle spese; non incide sull’azione, che non si estingue.

Nel caso concreto, però, l’INPS non ha manifestato alcuna accettazione della rinuncia. Viene meno, pertanto, il presupposto processuale per una pronuncia di estinzione. Il giudice esclude anche la cessazione della materia del contendere, che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata (Sez. II, ord. n. 19845/2019; Sez. VI, ord. n. 5188/2015) presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi.

Residua il profilo della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ricorda che essa è ricollegabile a una modificazione della situazione di fatto o di diritto idonea a riverberarsi sull’interesse ad agire, che ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c., deve permanere inalterato fino alla definizione della causa, dovendo sussistere l’esigenza di un risultato utile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, secondo il principio espresso da Cass., sent. 27 gennaio 2011, n. 2051.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate integralmente, trattandosi di pronuncia in rito ex art. 31, comma 3, c.g.c.; nulla per le spese di giustizia, in ragione del principio di gratuità del giudizio pensionistico sancito dall’art. 10 legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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