Pensione di inabilità e assoluta impossibilità lavorativa: requisito sanitario non riscontrato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 24 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, legge 8.8.1995 n. 335, il requisito dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa è accertato sulla base del parere medico-legale disposto dal giudice. La valutazione sanitaria espressa dall’organo tecnico è idonea a fondare il rigetto della domanda quando si basi su un supporto medico-scientifico adeguato e su argomentazioni coerenti con le premesse di fatto. Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la controversia sul riconoscimento di benefici economici a valere sul trattamento pensionistico, in quanto materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto all’Inps il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge 8.8.1995 n. 335, deducendo di trovarsi in stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La Commissione medica di Verifica di Napoli, con il verbale n. 42196 del 7.1.2021, ha escluso la sussistenza di tale requisito, pur dichiarando l’interessata non permanentemente idonea al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 55 octies del d.lgs. n. 165/2001.
La ricorrente ha quindi contestato il giudizio della Commissione davanti alla Corte dei conti. L’Inps ha chiesto in via preliminare l’estromissione per carenza di legittimazione passiva, eccependo nel merito la prescrizione quinquennale dei ratei e riportandosi a una sentenza delle Sezioni Riunite in materia di interessi e rivalutazione. Con la sentenza-ordinanza n. 277 dell’8.5.2023 il Giudice ha respinto l’eccezione di legittimazione passiva, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Poste Italiane s.p.a. e ha incaricato l’Asl di Salerno di un accertamento sul requisito sanitario.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Poste Italiane. La giurisdizione si determina, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ., in base all’oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale. La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di benefici economici a valere sul proprio trattamento pensionistico: la domanda riguarda la misura della pensione e rientra nella materia delle pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato, ai sensi degli artt. 13, comma 9, e 62, comma 1, R.D. n. 1214/1934.
Quanto alla legittimazione passiva di Poste Italiane, il Collegio richiama la sentenza-ordinanza n. 277 dell’8.5.2023, secondo cui il datore di lavoro della ricorrente è, al pari dell’Inps, parte sostanziale del processo.
Nel merito, la Corte ricostruisce il perimetro normativo. L’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 prevede che, per i dipendenti cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione sia calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata al compimento dei limiti di età. L’art. 2 del D.M. 8.5.1997 n. 187, attuativo della disposizione, subordina la concessione della pensione a tre requisiti: l’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente; la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità.
La controversia concerne essenzialmente il terzo requisito. L’Asl di Salerno, attraverso la visita diretta della ricorrente e l’esame della documentazione medica, ha rilevato una modesta e moderata perdita di forza all’arto superiore destro, un eloquio congruo e fluido, la necessità del deambulatore per la deambulazione e una significativa diminuzione del visus in ragione delle complicanze generate dal diabete. Nel rispondere al quesito, il perito ha concluso che non sussistono i requisiti sanitari previsti dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995.
Il parere è ritenuto fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, coerente con le premesse. Sussiste pertanto il difetto del requisito dello stato di assoluta e permanente impossibilità, con conseguente infondatezza del ricorso, che viene respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via compensativa parziale tra Inps e Poste Italiane.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.