Adesione del Comune a una CER: motivazione analitica e sostenibilità finanziaria (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 41 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un Comune aderisce a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa integra un acquisto di partecipazione ex art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e soggiace al relativo onere di motivazione analitica. Non è sufficiente invocare le finalità meritorie delle CER: l’ente deve dimostrare l’infungibilità del modello societario, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione, anche mediante un business plan. Il carattere generale e assertivo della motivazione, priva di analisi prospettica della gestione e degli equilibri economico-patrimoniali, non assolve l’onere previsto dall’art. 5, comma 1, TUSP. Resta ferma la possibilità del controllo nelle more dell’attuazione negoziale.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera del Consiglio comunale con cui ha autorizzato l’adesione, come socio, a una comunità energetica rinnovabile costituita come cooperativa, con sede in provincia, unitamente allo statuto sociale. L’atto si inserisce nel progetto “Green communities” e sottoscrive una quota di modesto valore.

Con nota istruttoria la Sezione ha chiesto all’ente e al revisore se l’adesione fosse già stata attuata. Il Comune ha risposto che nessuna attività amministrativa o negoziale era stata posta in essere. La Sezione ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per deliberare.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 5, comma 3, del TUSP, che assegna alla Corte un sindacato generalizzato sull’atto deliberativo di acquisto di partecipazioni, anche indirette. L’operazione ricade nell’ambito applicativo della norma, che concerne i due momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la veste di socio.

Quanto alla competenza, l’adesione è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio comunale, in linea con l’art. 7, comma 1, lett. c), del TUSP. La Sezione rileva che dalla deliberazione non risulta il parere del revisore sull’operazione.

Sul piano dei vincoli finalistici, la Corte richiama l’art. 4 del TUSP e l’art. 1 della legge provinciale n. 12/2007: la produzione di energia da fonti rinnovabili è attività consentita. Tuttavia, dallo statuto emerge che lo scopo mutualistico convive con ulteriori e molteplici scopi, non tutti riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente locale. Manca la dimostrazione che i servizi non sarebbero resi dal mercato alle stesse condizioni, condizione richiesta dalla giurisprudenza contabile.

La Sezione sottolinea che le finalità meritorie delle CER non esonerano dall’onere motivazionale rafforzato. L’atto non argomenta l’infungibilità dello strumento societario rispetto ad altri moduli organizzativi. Parimenti, sul piano della sostenibilità finanziaria, nessun business plan è stato previsto, e la comparazione tra forme di gestione resta assente.

Quanto alla consultazione pubblica sullo schema di atto e alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la Sezione rileva che il mero richiamo alle norme europee non assolve l’onere, non potendo tradursi in un enunciato apodittico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *