Rinuncia agli atti nel giudizio di pensione ed estinzione del processo senza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 87 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di pensione la rinuncia agli atti produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme, ai sensi dell’art. 110 c.g.c. Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese. In mancanza di formale accettazione da parte dell’ente previdenziale non costituitosi, il giudice dichiara comunque estinto il processo quando non ravvisa alcun interesse dell’amministrazione convenuta alla prosecuzione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente dell’Ente Poste e poi di Poste Italiane Spa, ha proposto ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia chiedendo la riliquidazione dell’assegno pensionistico. L’INPS — Gestione Dipendenti Pubblici, destinatario del ricorso, non si è costituito in giudizio.
Nel corso del procedimento il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La questione che il giudice è chiamato a risolvere riguarda gli effetti della rinuncia in assenza di accettazione della controparte non costituita, e la conseguente definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla disciplina della rinuncia agli atti del giudizio, che trova la sua fonte nell’art. 110 c.g.c. La norma consente la rinuncia in qualunque stato e grado della causa, ma ne subordina l’efficacia all’accettazione della controparte, da effettuarsi nelle debite forme. Il giudice, ove rinuncia e accettazione siano regolari, dichiara l’estinzione del processo.
La Corte rileva che nel caso concreto non vi è stata alcuna formale accettazione della rinuncia da parte dell’INPS, che non si è costituito. Il dato non impedisce la definizione del giudizio: il giudice verifica infatti che non sussista alcun interesse dell’amministrazione convenuta alla prosecuzione della causa.
Su questa base il Collegio, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, dichiara estinto il processo. La declaratoria di estinzione non comporta pronuncia sulle spese, coerentemente con la regola espressa dall’art. 110 c.g.c., e il dispositivo chiude con il nulla per le spese.
La decisione è stata assunta all’esito della pubblica udienza, non essendo presente alcuno, e depositata in Segreteria.
Nota della Redazione
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