Carta docente negata: ottemperanza al giudicato del Tribunale del lavoro (TAR Lombardia n. 2775 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla fruizione della carta docente e condannato l’Amministrazione a metterla a disposizione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione integra inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il TAR ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 289/2023 del 19.07.2023, l’accertamento del diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, e la condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

La sentenza è stata notificata al Ministro dell’istruzione e del Merito il 20.02.2024. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è divenuto definitivo, come attestato dalla cancelleria dell’11.07.2024. L’Amministrazione è rimasta inadempiente e il termine dilatorio di centoventi giorni è decorso infruttuosamente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la pretesa in via di ottemperanza, ricorrendo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: l’esistenza di un giudicato non impugnato, la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. La pretesa fatta valere dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata.

Il dato decisivo è processuale: a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. L’inerzia resta quindi provata e non smentita.

Su queste basi il TAR ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia entro sessanta giorni dalla comunicazione. Una volta decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i successivi sessanta giorni, il commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie o in un dirigente o funzionario delegato.

Il commissario è chiamato ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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