Inottemperanza e dissestato: crediti nuovamente esigibili dopo la chiusura (TAR Lombardia n. 782 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non più soggetto a opposizione, o il cui giudizio di opposizione sia stato dichiarato estinto, è equiparato a una sentenza passata in giudicato ed è assoggettabile al rito dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza del giudicato civile, non può conoscere del rapporto sottostante né manipolarne la portata precettiva valorizzando fatti estintivi anteriori al giudicato. La pretesa creditoria si determina esclusivamente dal titolo giurisdizionale azionato. Chiusa la procedura di dissesto dell’ente locale, i crediti insoddisfatti tornano integralmente esigibili verso l’ente risanato, con capitale, interessi maturati prima e durante la procedura.
Il Fatto
La ricorrente, creditrice di un Comune per fatture non saldate, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Milano un decreto ingiuntivo di condanna dell’ente al pagamento della sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002. Proposta opposizione dal Comune, il giudizio era stato dichiarato estinto; con successivo decreto il Tribunale ha dato atto dell’estinzione e ha dichiarato il decreto ingiuntivo esecutivo in via definitiva.
Notificati i titoli all’ente e trascorso il termine dilatorio, la pretesa è rimasta insoddisfatta. La banca ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma dovuta, la nomina di un Commissario ad acta e una penalità di mora. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto, eccependo l’indeterminatezza della pretesa per effetto di un acconto versato in esecuzione di una transazione poi risolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce che il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per l’estinzione del giudizio di opposizione, è equiparato a una sentenza passata in giudicato e può essere portato a esecuzione in sede di ottemperanza, richiamando Consiglio di Stato, V, n. 2912 del 2023 e un precedente della stessa Sezione. Il titolo e il decreto di esecutività erano stati notificati all’ente e alla data del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
L’eccezione di indeterminatezza è respinta. La pretesa si determina esclusivamente dal titolo azionato, perché il giudice amministrativo non può modificare o manipolare la portata precettiva del giudicato valorizzando fatti estintivi anteriori, pena l’eccesso di potere per violazione dei limiti esterni della giurisdizione (Consiglio di Stato, VII, n. 8892 del 2025). Irrilevante è dunque la transazione, risolta e comunque anteriore al decreto di esecutività.
La cifra dovuta si ricava dalla sorte capitale liquidata nel decreto ingiuntivo, cui si aggiungono gli interessi di mora come da domanda. Il riferimento operato per relationem al tasso dell’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 non è generico: consente la quantificazione con una mera operazione aritmetica (Consiglio di Stato, V, n. 3155 del 2023). Dall’importo così calcolato va detratta la somma versata a titolo di acconto, da imputare dapprima agli interessi e poi al capitale, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ. (Cass. civ., II, n. 13567 del 2024).
La dichiarazione di dissesto non incide sull’esigibilità. Chiusa la gestione liquidatoria, le pretese insoddisfatte divengono nuovamente esigibili nella loro integralità, come affermato da Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 1 del 2022 e dalla Corte cost. n. 219 del 2022: la norma dell’art. 248, comma 4, t.u.e.l. ha carattere meramente sospensivo e non estingue i crediti.
Il ricorso è quindi accolto, con obbligo dell’ente di erogare la somma entro 90 giorni dalla notifica, oltre spese della procedura di ingiunzione e interessi legali. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza è nominato Commissario ad acta il Prefetto di Caserta. La richiesta di penalità di mora non è accolta, stante la possibilità di attivare il commissario alla scadenza del termine.
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Nota della Redazione
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