Rinuncia irrituale non notificata prova carenza sopravvenuta di interesse (TAR Piemonte n. 656 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione del giudizio amministrativo, la dichiarazione di rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., non determina l’estinzione del processo. Essa costituisce, tuttavia, un argomento di prova qualificato e univoco della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., e consente al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La norma si applica anche all’atto di rinuncia irrituale, perché la mancata notifica è essa stessa un fatto univoco valutabile dal collegio. La definizione in rito, unita al contegno dell’amministrazione che non si opponga alla compensazione, giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

Un Luogotenente in servizio presso l’ufficio del personale di un comando dell’Arma ha impugnato il provvedimento con cui era stata accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e disposta la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con conseguente perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento. Il provvedimento si fondava sull’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021.

Nel corso del giudizio il Ministero della Difesa e il comando intimato si sono costituiti chiedendo dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Con atto depositato il 20 febbraio 2026 i difensori del ricorrente hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso al legale della possibilità di definire il giudizio con dichiarazione di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla disciplina codicistica della rinuncia. L’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado, mediante dichiarazione sottoscritta o resa in udienza. Il comma 3 impone la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e, in mancanza di opposizione, prevede l’estinzione del processo.

Nel caso concreto i difensori non hanno dato prova di aver notificato l’atto di rinuncia alle controparti. Difetta, dunque, la condizione formale per l’estinzione. Il collegio non si ferma a questo rilievo e valorizza il comma 4 della stessa disposizione, che abilita il giudice a desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La dichiarazione di rinuncia, pur irrituale, è qualificata come argomento di prova qualificato e univoco circa il venir meno dell’interesse al gravame. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 3631 del 2023 e TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1624 del 2024, che ammettono l’applicazione del comma 4 proprio all’ipotesi della rinuncia non notificata alle controparti.

Da qui la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Sul governo delle spese, la definizione in rito della controversia e il contegno processuale dell’amministrazione resistente, che non si è formalmente opposta all’istanza di controparte, giustificano l’integrale compensazione dei costi del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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