Affidabilità e integrazione socio-lavorativa nel diniego di iscrizione all’elenco dei buttafuori (TAR Piemonte n. 650 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, il giudizio di affidabilità ex art. 11 TULPS e art. 1, co. 4, D.M. 06/10/2009 impone all’Amministrazione una valutazione attuale e concreta degli indici di pericolosità. I precedenti penali risalenti, pur non divenendo irrilevanti per effetto della riabilitazione ex art. 178 cod. pen., devono essere motivatamente attualizzati, con riguardo al percorso di integrazione socio-lavorativa documentato dall’interessato. L’Amministrazione non può valorizzare pronunce assolutorie come indice di pericolosità, né omettere di esaminare gli elementi positivi di inserimento sociale acquisiti al procedimento. Il diniego fondato su un quadro indiziario fragile e non attualizzato è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto con cui la Prefettura di Cuneo ha respinto la sua istanza di iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, i c.d. “buttafuori”. Il diniego si fondava su una condanna in sede penale e sul coinvolgimento in ulteriori procedimenti penali, conclusisi con pronunce assolutorie, oltre che su un avviso orale emesso nel novembre 2019.

Il ricorrente ha dedotto la violazione del D.M. 6 ottobre 2009 e dell’art. 11 TULPS, lamentando il travisamento del quadro fattuale: la Prefettura avrebbe considerato precedenti penali “superati” dalla riabilitazione del 2019 e avrebbe interpretato in modo distorto le assoluzioni, senza valutare gli elementi positivi di integrazione sociale. L’Amministrazione si è costituita rivendicando l’esaustività dell’istruttoria e l’ampia discrezionalità in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’iscrizione è regolata dall’art. 3, co. 7-13, della legge 15/07/2009 n. 94, attuato dal D.M. 06/10/2009, che richiama i requisiti dell’art. 11 TULPS. Quest’ultimo, nella parte in cui addossava all’interessato l’onere di provare la buona condotta, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost. n. 440 del 16/12/1993: spetta all’Amministrazione acquisire gli elementi di inaffidabilità. Il giudizio di affidabilità è più stringente di quello di pericolosità sociale, ma resta espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per macroscopica illogicità, irragionevolezza, inadeguatezza istruttoria o travisamento del fatto.

Il diniego poggia su tre nuclei: i precedenti penali, due procedimenti penali avviati nel 2019 e il correlato avviso orale. Quanto ai primi, la riabilitazione non rende inutilizzabili in sede amministrativa le condanne, ma queste erano risalenti a oltre quindici anni prima dell’istanza: l’Amministrazione avrebbe dovuto motivarne la persistente attualità.

Quanto ai procedimenti del 2019, entrambi si sono conclusi con assoluzioni. Il Collegio rileva un travisamento: la Prefettura ha ritenuto che il ricorrente fosse stato assolto per insufficienza di prove dall’accusa di lesioni, mentre il GIP aveva ritenuto corroborato il racconto dell’indagato sulla natura accidentale della lesione. Del tutto arbitraria è poi l’argomentazione sulla colpa nella caduta del querelante, in assenza di riscontri istruttori. Anche l’avviso orale, privo di autonoma valenza argomentativa, condivide tali fragilità, non essendo stata valutata la sua attualità alla luce delle assoluzioni intervenute.

Il Collegio richiama, in via analogica, la circolare del Ministero dell’Interno del 30/10/1996 n. 559/CI7634, secondo cui vanno valutati a favore dell’interessato gli elementi che desumono l’estraneità dai fatti contestati: principio applicabile a fortiori in caso di assoluzione definitiva. Rileva infine l’omesso esame degli indici positivi di integrazione: la cittadinanza italiana conferita nel febbraio 2024 ex art. 5 legge n. 91/1992, il volontariato e la regolare attività lavorativa.

Il ricorso è accolto per difetto di istruttoria e di motivazione, con annullamento del diniego e rinvio al riesame dell’istanza, fermo l’effetto conformativo sugli oneri istruttori correlati alla condizione di integrazione documentata. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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