Rinuncia all’istanza cautelare e compensazione delle spese della fase incidentale (TAR Abruzzo n. 15 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce manifestazione del potere dispositivo delle parti la rinuncia all’istanza cautelare, della quale il giudice amministrativo è chiamato a prendere atto in sede di camera di consiglio, anche quando la rinuncia sia congiunta tra ricorrente e controinteressato. L’accoglimento della rinuncia non implica alcuna pronuncia nel merito della controversia, né alcuna valutazione sulla fondatezza della domanda cautelare, ma determina esclusivamente la definizione della fase incidentale, con compensazione delle spese del relativo giudizio. La compensazione consegue alla natura consensuale dell’esito del procedimento cautelare e non richiede una specifica istanza di parte.

Il Fatto

Il Condominio Lear ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo il permesso di costruire n. 3/2025, rilasciato dal Comune di Castel di Sangro il 24 febbraio 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Si è costituita in giudizio la controinteressata, titolare del titolo edilizio, mentre il Comune non si è costituito. Nelle more della decisione sull’istanza cautelare, la difesa del ricorrente e quella della controinteressata hanno depositato congiuntamente una dichiarazione di rinuncia alla camera di consiglio, con conseguente richiesta di definizione della fase incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con nota del 12 gennaio 2026, depositata in pari data, entrambe le parti costituite hanno dichiarato congiuntamente di voler rinunciare alla camera di consiglio fissata per il 14 gennaio 2026. Il tribunale ha quindi ritenuto di dover dare atto della rinuncia, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., che disciplina il procedimento cautelare dinanzi al giudice amministrativo.

La pronuncia si inserisce nel quadro dei poteri che l’ordinamento riconosce alle parti nel processo amministrativo: la rinuncia all’istanza cautelare costituisce espressione del principio dispositivo e determina l’estinzione della sola fase incidentale, senza incidere sul giudizio di merito. Il tribunale non è pertanto chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris o del periculum in mora, ma deve limitarsi a prendere atto della volontà delle parti.

Quanto al regime delle spese, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione della natura consensuale della definizione del procedimento. La scelta della compensazione riflette, in tal modo, la circostanza che nessuna delle parti può considerarsi soccombente in un esito determinato dalla comune volontà di rinunciare all’udienza camerale. L’ordinanza è stata dichiarata esecutiva e affidata alla segreteria per la comunicazione alle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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