Silenzio inadempimento e necessità di istruttoria: l’ordinanza che sospende la decisione (TAR Abruzzo n. 35 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo, ove la documentazione depositata non consenta di accertare l’effettiva definizione del procedimento amministrativo e la situazione giuridica del ricorrente, può disporre incombenti istruttori ex officio, ordinando all’amministrazione resistente di produrre una dettagliata relazione di chiarimenti e la documentazione relativa, e rinviare la causa a una successiva udienza. Tale ordinanza, avente natura endoprocessuale, non definisce il giudizio e lascia impregiudicata ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero in Italia dal 1984, aveva presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. La Questura aveva emesso un preavviso di diniego per ritenuta pericolosità sociale, senza tuttavia concludere il procedimento. Successivamente, l’interessato inoltrava una nuova istanza finalizzata al rilascio di un permesso per cure mediche, della quale l’amministrazione non riscontrava la ricezione. Avverso tale silenzio, il ricorrente proponeva ricorso ex artt. 117 e 31 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’amministrazione a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preliminarmente, rileva che la causa non è matura per la decisione. Dalla memoria depositata dall’amministrazione resistente emerge, infatti, che il procedimento relativo alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del 2019 risultava “tutt’ora in corso”, avendo l’amministrazione comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Tale circostanza, tuttavia, non appare sufficiente a chiarire l’effettiva situazione del ricorrente, atteso che la Questura non ha fornito elementi circa l’eventuale definizione del procedimento avviato con il preavviso di diniego né in merito alla distinta istanza per cure mediche del 13 novembre 2020.

Il Tribunale ritiene, quindi, necessario disporre un’istruttoria al fine di acquisire elementi dirimenti per la decisione. In particolare, viene ordinato alla Questura di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda, con specifico riferimento all’avvenuta definizione del procedimento amministrativo e all’attuale situazione del ricorrente in ordine ai permessi di soggiorno, corredata dalla relativa documentazione.

L’ordinanza assume così una funzione sollecitatoria nei confronti dell’amministrazione, la quale è chiamata a fornire un quadro completo e aggiornato della posizione del richiedente. La decisione sul ricorso viene conseguentemente rinviata alla successiva udienza in camera di consiglio, fissata al 13 maggio 2026, con sospensione di ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese. In dispositivo, infine, viene disposta l’anonimizzazione dei dati identificativi del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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