Il versamento della quota del 25% del payback dispositivi medici determina il difetto di interesse alla decisione (TAR Lazio n. 12346 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La mancata produzione in giudizio delle attestazioni regionali di avvenuto versamento impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il versamento documentato, unitamente alla dichiarazione resa dal difensore, evidenzia il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, che determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una serie di provvedimenti ministeriali e regionali, tra cui la Determinazione della Regione Sardegna n. 1356 del 2022, con cui erano stati accertati e ripartiti a carico delle aziende fornitrici gli oneri di ripiano (c.d. payback) per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 e dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022.
La società ha successivamente documentato di aver versato alle Regioni la quota ridotta del 25% degli importi, come previsto dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, e ha reso dichiarazione di difetto di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato che la società ricorrente ha dimostrato di aver effettuato il versamento in favore delle Regioni degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025. Tale norma stabilisce che l’integrale versamento della quota del 25% determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il TAR ha, tuttavia, rilevato che per la declaratoria di cessazione della materia del contendere la normativa richiede la produzione in giudizio, da parte di tutte le amministrazioni regionali interessate, delle attestazioni dell’avvenuto versamento, che nella fattispecie non risultano versate in atti. La documentazione depositata dalla società, pur non sufficiente a condurre alla cessazione della materia del contendere, evidenzia comunque il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
In ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze e alla definizione in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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