SCIA commerciale consolidata e poteri inibitori dell’amministrazione oltre il termine (TAR Campania n. 668 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di SCIA commerciale, l’art. 19 della legge n. 241/1990 assegna all’amministrazione un triplice ordine di poteri — inibitori, repressivi e conformativi — esercitabili entro il termine massimo di trenta o sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione. Decorso inutilmente tale termine, i poteri possono essere esercitati solo alle condizioni dell’art. 21-nonies, dovendo sussistere un interesse pubblico diverso dal mero ripristino della legalità, il bilanciamento degli interessi coinvolti e, trattandosi di provvedimento ampliativo, il rispetto dell’ulteriore termine massimo di un anno. La segnalazione si consolida definitivamente anche nei confronti del terzo, il quale vanta un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo, destinato a estinguersi con il venir meno del potere, residuando eventualmente la tutela civile.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune di Fisciano ha respinto l’istanza volta all’annullamento dell’autorizzazione commerciale di cui alla SCIA presentata da una società, per assenza della destinazione commerciale dei locali. A fondamento dell’iniziativa il ricorrente allega il pregiudizio arrecato a una propria congiunta affetta da invalidità.
Il diniego comunale si fonda sulla circostanza che i locali hanno destinazione commerciale sin dagli anni ’80 e risultano accatastati in classe C/1. Il ricorrente deduce la violazione della destinazione di zona D1 del piano ASI, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria sulla destinazione d’uso storica, l’irrilevanza della classificazione catastale e la carenza di istruttoria sull’adeguatezza degli spazi a parcheggio. Resistono il Comune e la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile, richiamando un proprio precedente. Anche quando l’amministrazione interviene su impulso di un terzo, il comma dell’art. 19 della legge n. 241/1990 le assegna poteri inibitori, repressivi e conformativi esercitabili entro un termine massimo, decorso il quale il comma 4 consente l’esercizio solo alle condizioni previste dall’art. 21-nonies.
La Corte precisa che tali condizioni consistono nella sussistenza di un interesse pubblico diverso dal mero ripristino della legalità, nel bilanciamento fra gli interessi coinvolti e, trattandosi di provvedimento ampliativo della sfera giuridica altrui, nel rispetto dell’ulteriore termine massimo di un anno. Nella specie manca quanto meno quest’ultima condizione e non viene in discussione alcuna ipotesi di falsa dichiarazione o rappresentazione.
Ne consegue che la SCIA si è consolidata definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo. Quest’ultimo vanta un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo, soggetto a estinguersi con l’esaurirsi del potere, residuando eventualmente la tutela civile, come affermato dalla Corte costituzionale n. 1-OMISSIS- del 2020.
Ad ogni buon conto, il ricorso è altresì infondato. Sul piano fattuale l’attività di vendita al dettaglio di articoli per l’equitazione ha superficie inferiore ai 2-OMISSIS-0 mq e rientra nella categoria di esercizio di vicinato; l’immobile è stato assentito con concessione edilizia che ha previsto la destinazione del piano terra a locali commerciali, determinandone lo stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001; altri usi successivi devono ritenersi abusivi.
Sul piano normativo, la zona d’insistenza è classificata D1 dal PRTC del Consorzio ASI, ma per l’esercizio commerciale legittimamente esistente continua ad avere vigore la precedente destinazione. L’art. 26, comma 1, della L.R. n. 7/2020 ammette gli esercizi di vicinato in tutte le zone territoriali omogenee comunali, salvo espresso divieto dello strumento urbanistico generale, e il PRTC non prevede alcun divieto in zona D1, non desumibile implicitamente dalla presenza di una zona D4. Non si applica l’art. 2 della legge n. 122/1989 alle attività commerciali legittimamente preesistenti, né gli obblighi di parcheggio, previsti solo per le medie e grandi strutture di vendita. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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