Principi di diritto (Massima) La richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo di un debito può integrare domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ai sensi dell’art. 2943, comma 2, cod. civ., ove sia concretamente volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’accertamento. Ne derivano i conseguenti effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, cod. civ., ben potendo un’azione di accertamento negativo dell’altrui negazione del credito contenere implicitamente un’azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. La domanda di accertamento negativo ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 non produce, di per sé, l’effetto interruttivo, ma questo può discendere dalla condotta processuale concretamente tenuta dal creditore convenuto.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una società ammetteva solo parzialmente al passivo il credito vantato dall’agente della riscossione, rilevando la prescrizione degli importi riportati in alcune cartelle. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava l’opposizione proposta dall’agente, ritenendo non fornita la prova dell’interruzione del termine prescrizionale.
Il giudice di merito escludeva che l’opposizione agli estratti di ruolo, incardinata nel 2009 dalla società all’epoca in bonis dinanzi al Tribunale di Catania per l’accertamento negativo del debito, potesse avere efficacia interruttiva: la domanda ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, secondo la giurisprudenza richiamata, non sospende né interrompe la prescrizione. L’agente della riscossione proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943, comma 2, e 2945, comma 2, cod. civ. Il Tribunale aveva negato efficacia interruttiva all’opposizione definita con sentenza depositata il 28 novembre 2016, applicando il principio della sentenza n. 9589/2018.
La Corte ricostruisce il percorso della propria giurisprudenza. Con la sentenza n. 9589/2018 era stato affermato che la domanda di accertamento negativo ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 non comporta interruzione della prescrizione: l’art. 2943 cod. civ. fa discendere l’effetto da atti tipici e specificamente enumerati, contenenti l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il diritto e a costituire in mora il debitore.
Tale principio è stato poi affinato da un successivo arresto (Cass. n. 21799/2021): la richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo può costituire domanda idonea a interrompere la prescrizione, ex art. 2943, comma 2, cod. civ., se in concreto è volta a ribadire le ragioni del credito e a chiederne l’accertamento giudiziale, con gli effetti permanenti dell’art. 2945, comma 2, cod. civ.
Il Collegio dichiara di dare continuità a questo indirizzo. Il Tribunale, considerato che l’opposizione era stata incardinata nel 2009 e decisa nel 2016 e che l’agente della riscossione aveva resistito chiedendo il rigetto delle domande del contribuente, avrebbe dovuto escludere l’intervenuta prescrizione delle somme non ammesse. Il motivo è pertanto fondato: il decreto è cassato, con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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In tema di leasing traslativo risolto prima del fallimento dell’utilizzatore, il concedente che voglia far valere la clausola penale ex art. 1526 c.c. deve proporre domanda di insinuazione indicando la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene o una stima attendibile del valore di mercato.
In sede di opposizione allo stato passivo il giudice deve pronunciarsi su ciascuna delle voci di credito reclamate: la mancanza di alcuna statuizione su singole posizioni integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità del provvedimento, in parte qua. Le allegazioni difensive non sono “fatti” ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Se la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome e sufficienti, l’inammissibilità delle censure contro una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle rivolte alle altre.
La revoca dell’ammissione al concordato preventivo con riserva per scadenza dei termini assegnati implica il rigetto implicito dell’istanza di rimessione in termini, con conseguente difetto di interesse a censurare l’autonoma ratio sulla prevalenza delle esigenze pubblicistiche.
Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda solo un fatto storico-naturalistico, non questioni o argomentazioni. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. non ricorre se si contesta il mero apprezzamento delle prove.
Il conflitto di interessi ex art. 2475-ter c.c. va accertato in concreto e non in re ipsa; la censura che investe la valutazione delle prove non è proponibile in Cassazione senza denunzia del vizio di motivazione.