Rinuncia non accettata e sopravvenuta improcedibilità del ricorso pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 168 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la rinuncia agli atti del giudizio non accettata dalla controparte non determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c., perché difetta la condizione dell’accettazione. Tuttavia, la rinuncia assume rilievo ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 3, c.g.c., quale manifestazione del venir meno dell’interesse ad agire, integrando una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse. Ne consegue la improcedibilità del ricorso, con definizione della lite mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.. La definizione su questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente ha depositato ricorso in materia pensionistica, che è stato notificato alla controparte in esecuzione dell’ordinanza n. 145 del 12 ottobre 2023, con cui lo stesso giudice aveva disposto la rinnovazione della notificazione. Successivamente, il legale del ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato il medesimo giorno alla controparte tramite posta elettronica certificata.

La rinuncia è stata motivata dal venir meno della materia del contendere, a seguito dell’adempimento spontaneo da parte dell’istituto previdenziale. La controparte non si è costituita in giudizio e non ha accettato la rinuncia. La questione sottoposta al giudice è quindi se la rinuncia non accettata possa determinare l’estinzione del processo o debba ricevere un diverso inquadramento processuale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il ricorrente, dopo aver correttamente instaurato la lite, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato ritualmente alla controparte.

Preliminarmente, il giudice dichiara la contumacia dell’istituto previdenziale, che non si è costituito sebbene ritualmente intimato. Poiché la controparte non si è costituita, non ha accettato la rinuncia. Da ciò discende l’impossibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., in quanto la rinuncia del ricorrente difetta dell’accettazione richiesta dalla norma.

Il percorso argomentativo non si esaurisce però nella constatazione dell’inefficacia estintiva della rinuncia. La Corte opera una qualificazione alternativa: la rinuncia, ancorché non accettata, assume rilievo ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 3, c.g.c. Il ricorrente ha manifestato, con l’atto di rinuncia, il venir meno dell’interesse ad agire. Si integra così una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse, che comporta la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

La Corte richiama, in tal senso, la propria giurisprudenza (Cdc, sez. giur. Lazio, 31.1.2022, n. 79). La definizione della lite avviene quindi con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.

La Corte qualifica la carenza di interesse e l’improcedibilità come questioni pregiudiziali, richiamando sul punto Cdc, sez. II app., 29.8.2019, n. 301. Poiché il giudizio si definisce decidendo su questione pregiudiziale, si dispone la compensazione delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Nulla è disposto per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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