Rinuncia non notificata e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 15690 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti secondo le formalità dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. non produce l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Essa costituisce tuttavia un atto univoco dal quale il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito della controversia e la costituzione meramente formale dell’Amministrazione giustificano la compensazione delle spese.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno impugnato il D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 e gli atti connessi in materia di costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per l’anno scolastico 2023/2024. La censura investiva la disciplina nella parte in cui non consentiva ai docenti che avessero conseguito all’estero il titolo di abilitazione o specializzazione dopo il termine di presentazione delle domande di accedere alla procedura con riserva. Le ricorrenti chiedevano l’inserimento in graduatoria e la stipula dei relativi contratti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile. Con atto depositato in data 7 luglio 2026 le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un dato processuale decisivo: la dichiarazione di rinuncia non risulta notificata alle altre parti nel rispetto delle formalità previste dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Essa non può quindi determinare l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il percorso argomentativo non si esaurisce però nella rilevazione del difetto formale. Il giudice richiama l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente di desumere, anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

La dichiarazione depositata dalle ricorrenti viene qualificata come atto univoco dal quale desumere il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio non procede quindi all’esame nel merito delle censure sul regime delle iscrizioni con riserva, ma definisce la controversia sul piano processuale.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sentenza è resa nelle forme dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi per la compensazione, avuto riguardo alla definizione in rito della controversia e alla costituzione meramente formale dell’Amministrazione resistente. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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