Rinuncia non notificata e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1273 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso sottoscritta dai difensori muniti di mandato speciale e depositata prima dell’udienza di merito, ma non notificata all’amministrazione resistente, non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Nella dichiarazione di rinuncia è tuttavia implicita l’ammissione della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito. Tale ammissione legittima il Collegio, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., a dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La declaratoria presuppone che l’interesse alla decisione sia venuto meno in corso di causa, indipendentemente dalla ritualità della rinuncia.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari per successione ereditaria di quattro fabbricati residenziali e di un capannone in area agricola, impugnavano l’ordinanza n. 29 del 16 maggio 2024 e il diniego definitivo di permesso di costruire in sanatoria del 21 giugno 2024. Gli immobili erano stati edificati dal dante causa in forza di concessione edilizia n. 60 del 2000, destinata a riqualificare l’azienda agricola. Una successiva DIA del 2010 proponeva il cambio di destinazione d’uso delle abitazioni, ma gli oneri concessori non venivano versati e la pratica non si perfezionava.

All’esito di un controllo edilizio il Comune contestava opere in totale difformità, con mutamento della destinazione d’uso da agricola a residenziale e ad artigianale, e ordinava la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti presentavano due istanze di sanatoria: versavano l’oblazione solo per il capannone, ottenendo il relativo titolo in sanatoria, mentre per i fabbricati la domanda veniva respinta per mancato versamento del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il Comune annullava in autotutela i provvedimenti impugnati. In prossimità dell’udienza di merito i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso con spese compensate, sottoscritto dai difensori muniti di mandato speciale a rinunciare.

Il Collegio rileva un vizio procedurale: la rinuncia è stata depositata prima dell’udienza, ma non è stata notificata all’amministrazione resistente secondo l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Mancano quindi i presupposti di legge per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale supera l’ostacolo sul piano sostanziale. Nella dichiarazione di rinuncia è implicita l’ammissione della sopravvenuta carenza di interesse a ottenere una decisione di merito. Questa ammissione consente al Collegio di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., norma che attribuisce al giudice il potere di definire il giudizio in rito quando l’interesse alla decisione è venuto meno.

La soluzione distingue nettamente due piani: la ritualità della rinuncia, che condiziona l’estinzione, e la carenza di interesse, che opera in via autonoma. La conseguenza processuale è l’improcedibilità, non l’estinzione. Le spese sono compensate in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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