Sospensione della diffida al rilascio del chiosco in attesa della nuova gara (TAR Puglia n. 250 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, allorché l’amministrazione abbia avviato una nuova procedura per l’affidamento di una concessione ma non l’abbia ancora conclusa, il bilanciamento degli interessi in gioco deve privilegiare l’interesse del concessionario uscente alla continuità del servizio, al fine di preservare la res adhuc integra della causa. La diffida al rilascio e alla riconsegna delle aree oggetto di concessione, con consegna delle chiavi entro un termine perentorio, è idonea a cagionare un pregiudizio grave ed irreparabile quando incida su aspetti patrimoniali non ancora definiti e determini l’interruzione dell’attività nelle more dello svolgimento della nuova procedura. In tal caso, la misura cautelare è accolta parzialmente, limitatamente al disposto rilascio dei beni, con compensazione delle spese della fase.

Il Fatto

Il concessionario di un’area comunale adibita a chiosco bar, legittimamente assentito, impugnava avanti al TAR Puglia la nota del 17.04.2026 con cui il Comune di Taranto lo diffidava al rilascio e alla riconsegna delle aree oggetto di concessione e del chiosco, con consegna delle chiavi entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, nonché la determina dirigenziale del 27.03.2026, che disponeva l’avvio della procedura per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario.

Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, assumendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. L’amministrazione comunale si costituiva in giudizio per resistere alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR, rilevata la sussistenza della propria giurisdizione e competenza, ha incentrato la decisione sul bilanciamento dei contrapposti interessi. Ha considerato che, allo stato, la procedura per l’individuazione del nuovo affidatario non risultava conclusa, essendo stato comunicato solo l’avvio della gara tramite la determina dirigenziale del 27.03.2026.

Da tale circostanza il Collegio ha tratto il convincimento che l’interesse del concessionario uscente alla continuità del servizio fosse prevalente, in una prospettiva volta a garantire la conservazione della situazione di fatto e di diritto nelle more dello svolgimento della procedura di affidamento e dell’individuazione del nuovo soggetto.

Quanto al profilo del danno, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dal ricorrente, in quanto la diffida imponeva il rilascio delle aree e del chiosco entro un termine di dieci giorni, incidendo su aspetti patrimoniali e proprietari non ancora definiti con la parte ricorrente e determinando l’interruzione dell’attività nelle more della nuova gara.

In accoglimento parziale dell’istanza, il TAR ha pertanto sospeso l’efficacia della diffida del 17.04.2026 limitatamente al disposto rilascio delle aree e del chiosco bar, compensando le spese della fase cautelare e fissando la trattazione del merito alla pubblica udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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