Rinuncia alla prescrizione efficace se successiva alla maturazione del termine (Cass. pen. Sez. III n. 37772 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia dell’imputato alla prescrizione è inefficace se il termine non è ancora maturato al momento della dichiarazione. È inoltre tardiva, e dunque priva di effetti, la rinuncia formulata dopo che sia stata pronunciata la sentenza nel grado di giudizio in cui la prescrizione è maturata. Ne consegue che il giudice dell’appello, investito di una rinuncia ritualmente espressa dopo la maturazione del termine e dopo la sentenza di primo grado, non può dichiarare estinto il reato, ma deve esaminare la rinuncia e procedere alla verifica della responsabilità penale.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione al reato di occupazione abusiva di area demaniale marittima, per intervenuta prescrizione, confermando lo sgombero dell’area.
L’imputata ricorre per cassazione. Con il primo motivo deduce l’errata applicazione della legge penale, avendo il giudice dichiarato estinto il reato nonostante la rinuncia alla prescrizione ritualmente formulata nell’atto di appello. Gli ulteriori motivi riguardano l’utilizzabilità del verbale di sopralluogo, l’accertamento della responsabilità e l’ordine di demolizione, ritenuto eccedente la competenza del giudice. Il ricorso è fondato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, non controverso, secondo cui l’imputato può rinunciare alla prescrizione a condizione che la rinuncia intervenga dopo la maturazione del termine. Il rinvio è quindi inefficace quando il termine non è ancora spirato.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la rinuncia è inefficace se il termine non è maturato (Sez. IV n. 48272 del 2017; Sez. IV n. 119 del 2010; Sez. VI n. 42028 del 2010; Sez. II n. 527 del 2005), ed enuncia l’ulteriore principio per cui è tardiva la rinuncia espressa dopo la pronuncia della sentenza nel grado in cui la prescrizione è maturata (Sez. V n. 11928 del 2020).
Nel caso concreto, il giudice di appello ha correttamente ritenuto maturata la prescrizione: il reato, sanzionato con arresto e ammenda, si prescrive nel termine minimo di quattro anni e massimo di cinque, tenuto conto dell’interruzione. Il fatto è stato commesso il 19 settembre 2018 e la prescrizione è stata interrotta, da ultimo, dalla sentenza di primo grado: il termine massimo risulta perciò individuato al 19 settembre 2023.
La rinuncia è stata espressa l’8 ottobre 2024, all’interno dell’atto di appello, dunque in momento successivo sia alla maturazione del termine sia alla sentenza di primo grado del 16 marzo 2021. Essa era pertanto pienamente ammissibile ed efficace. Il giudice dell’appello ha invece erroneamente dichiarato estinto il reato, constatando l’impossibilità di un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., e ha confinato il giudizio alla sola verifica della mancanza di elementi idonei a mostrare ictu oculi la mancata commissione del fatto.
Il motivo è accolto: la sentenza è annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, per un nuovo giudizio che valuti i presupposti della responsabilità penale e l’applicazione della misura accessoria. Le ulteriori doglianze restano assorbite.
Nota della Redazione
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