Continuazione in executivis ammissibile se il giudice di cognizione vi ha rinviato (Cass. pen. Sez. I n. 41227 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione non può dichiarare inammissibile, per la preclusione dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione quando il giudice di cognizione abbia espressamente rinviato la questione alla sede esecutiva, affermando l’impossibilità di deciderla in quel grado. Le parti della sentenza di cognizione che apparentemente si contraddicono vanno lette in modo integrativo, non conflittuale, ove una di esse rinvii la determinazione sulla continuazione al giudice dell’esecuzione. In tal caso l’istanza di unificazione non è preclusa ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., né è inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e l’ordinanza di rigetto deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice dell’esecuzione l’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati con due sentenze di condanna, entrambe emesse dalla Corte di appello di Bologna, la prima divenuta irrevocabile nell’ottobre 2018 per fatti associativi e reati connessi, la seconda passata in giudicato nel giugno 2023 per reati di usura ed estorsione aggravati.

La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disatteso l’istanza ritenendola ammissibile solo in apparenza: la questione era già stata proposta e disattesa in sede di cognizione, con conseguente formazione della preclusione prevista dall’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge processuale. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dalla ricostruzione della motivazione della sentenza di cognizione della Corte di appello di Bologna. A sostegno della preclusione, il giudice dell’esecuzione aveva richiamato una parte di quella pronuncia nella quale si affermava che, quanto all’applicazione del vincolo della continuazione, non emergeva in quella sede una certa riconducibilità delle condotte a un disegno criminoso unitario, né la difesa aveva allegato nulla in tal senso.

La difesa ha però contestato tale lettura, valorizzando una diversa parte della medesima sentenza, nella quale la Corte distrettuale aveva testualmente rinviato alla sede esecutiva le eventuali determinazioni circa la ricorrenza del vincolo della continuazione tra i fatti del giudizio e quelli giudicati in altro processo, luogo ritenuto più adatto a una puntuale contezza della materia.

La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura cogliesse nel segno. Le due parti della sentenza di cognizione, solo apparentemente in conflitto, in realtà si integrano e non si contraddicono: è dato riscontrare una coerenza tra le due parti della motivazione, nel senso che viene sostanzialmente affermata l’impossibilità di pervenire a una decisione in ordine al tema della unificazione in continuazione in sede di cognizione, dovendosi rinviare la questione alla sede esecutiva.

Su queste basi la preclusione ex art. 671, comma 1, cod. proc. pen. è stata esclusa e la tesi difensiva è stata ritenuta fondata. Il provvedimento impugnato è stato conseguentemente annullato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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