Affidamento in prova: valutazione della personalità rimessa al giudice di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 26863 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla concedibilità dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 legge n. 354/1975, implica una valutazione della personalità del condannato e dell’evoluzione della sua condotta che appartiene al giudice di merito. Il ricorso per cassazione che contesti tale valutazione, già espressa con motivazione ampia e coerente, è inammissibile perché propone una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in sede di legittimità. Non integra violazione di legge né vizio di motivazione la mera doglianza sulla sussistenza dei presupposti applicativi della misura.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto in espiazione di pena per il reato di bancarotta fraudolenta, presentava istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 18.03.2026, disattendeva l’istanza.
Avverso tale decisione l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 47 Ord. pen., per asserita errata valutazione degli elementi emersi, con particolare riguardo alla condotta tenuta e alla sua evoluzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, qualificandolo come manifestamente infondato e aspecifico. Il motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione degli elementi fattuali, operazione non consentita nell’ambito del giudizio di legittimità.
Il Collegio ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza, contrariamente alle deduzioni difensive, aveva adeguatamente esaminato gli elementi emergenti dagli atti. Il giudice di merito era pervenuto a un giudizio completo e lineare sulla personalità del condannato e sulla concedibilità del beneficio invocato.
La motivazione impugnata è stata giudicata non manifestamente illogica e scevra da vizi giuridici. Essa risultava espressa con argomentazione ampia e coerente, idonea a sorreggere la decisione di rigetto.
A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente si è limitato a contestarlo, invocando una rivalutazione dei presupposti della misura e lamentando genericamente la sussistenza degli stessi. La doglianza non ha superato la soglia di specificità richiesta.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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