Esclusa la critica politica senza riscontro fattuale dei fatti attribuiti (Cass. pen. Sez. 5 n. 14704 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, il diritto di critica politica costituisce esercizio della libera manifestazione del pensiero, che presuppone un giudizio valutativo ancorato a un nucleo di verità del fatto storico posto a fondamento dell’elaborazione critica. L’esimente non è configurabile quando l’autore attribuisca a taluno il sospetto del compimento di atti criminosi senza alcun appiglio oggettivo, realizzando un travisamento o una manipolazione dei fatti storici che ne determina una distorsione inaccettabile rispetto all’intento informativo dell’opinione pubblica. L’assenza di un “sufficiente riscontro fattuale” dei fatti assunti a base delle opinioni preclude il riconoscimento della scriminante.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha riconosciuto l’imputato, responsabile di un sito web, colpevole del delitto di diffamazione pluriaggravata (dall’attribuzione di fatti determinati e dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità) in danno della persona offesa, all’epoca commissario straordinario di un ente regionale, condannandolo al risarcimento dei danni. L’imputato aveva pubblicato articoli in cui offendeva la reputazione della vittima, attribuendole la qualità di indagato per la morte di un operaio forestale, per molteplici reati contro la pubblica amministrazione e per aver intimato lo svolgimento di attività illecita di intercettazione.

Avverso la sentenza d’appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione. Secondo la difesa, le pubblicazioni integrerebbero espressione di critica politica, essendo dirette a contestare la scelta della Giunta regionale di nominare la persona offesa commissario straordinario dell’ente: ricorrerebbero, pertanto, i presupposti della causa di giustificazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, in materia di diffamazione, al giudice di legittimità spetta di valutare la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie. Quanto alla critica politica, essa si distingue dalla cronaca, dal resoconto e dalla mera denuncia: è manifestazione di un’opinione, di un giudizio valutativo che non può pretendersi “vero” o “falso” in senso stretto. Il rispetto della verità del fatto storico assume, rispetto al diritto di cronaca, un rilievo affievolito: la critica, essendo congetturale, non può essere rigorosamente obiettiva né asettica.

Tale ampiezza, tuttavia, non è illimitata. La Corte ha precisato che ai fini del riconoscimento dell’esimente non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica. L’esimente non opera quando l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, così che, pur in presenza di un nucleo di verità, risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato riferito a soggetti individuati. L’elaborazione critica non deve trascendere in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.

In tale quadro si colloca il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU, la quale ha riconosciuto il ruolo della stampa quale “cane da guardia” dell’opinione pubblica e ha statuito che i limiti alla libertà di espressione devono essere più rigorosi ove le opinioni riguardino il dibattito politico. Anche la giurisprudenza di Strasburgo, tuttavia, ha individuato nella esistenza di un “sufficiente riscontro fattuale” il limite invalicabile dei giudizi di valore.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell’esimente. Gli articoli incriminati attribuivano alla persona offesa la qualità di indagato per la morte di un operaio e per molteplici reati contro la pubblica amministrazione, nonché l’aver intimato lo svolgimento di attività illecita di intercettazione: fatti che, come precisato dalla Corte territoriale, non hanno trovato alcun riscontro in sede giudiziaria. Tali attribuzioni, prive di qualsiasi appiglio oggettivo, integrano gli estremi del travisamento o della manipolazione dei fatti storici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nessuna statuizione è intervenuta sulle spese in favore della parte civile, non essendo stata avanzata la relativa domanda ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., che preclude la liquidazione d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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