Ripetizione di indebito da cartelle esattoriali: legittimato passivo è l’ente impositore (Cass. civ. Sez. 3 n. 13331 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta nei confronti del concessionario del servizio di riscossione per avere l’attore nuovamente eseguito il pagamento di un importo erariale, già assolto, da quello intimatogli a mezzo di cartelle esattoriali, legittimato passivo è, in qualità di effettivo accipiens, l’ente impositore del credito e non il soggetto che ha proceduto alla riscossione. Quest’ultimo, infatti, ha agito quale concessionario sulla base di ruoli formati dall’ente impositore, che rimane titolare del credito e al quale le somme riscosse vanno versate. L’azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l’obbligazione che insorge tra il solvens e il destinatario di un pagamento privo di causa acquirendi.

Il Fatto

Un contribuente aveva convenuto in giudizio l’ente impositore e la società concessionaria della riscossione, lamentando l’emissione di cartelle esattoriali per le quali, a suo dire, era maturata la causa di annullamento automatico ai sensi dell’art. 36, comma 10-bis, d.lgs. n. 46/1999. In esito alla procedura esecutiva promossa da alcuni di quei titoli, era stata inoltre contestata l’imputazione di parte delle somme riscosse a cartelle diverse e più risalenti, chiedendosi la restituzione di tali importi.

Il Tribunale aveva respinto la domanda di annullamento delle cartelle, dichiarando assorbite le domande restitutorie. La Corte d’appello, preso atto dell’annullamento delle cartelle disposto in sede tributaria, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sul punto, respingendo nel merito le domande di condanna alla restituzione per carenza di prova. Avverso tale sentenza gli eredi del contribuente originario hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo all’omesso esame di prove sulla restituzione dei pagamenti, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte ha rilevato che la mera indicazione delle quietanze non consentiva di individuare i documenti a cui i ricorrenti facevano riferimento, rilevando tra l’altro una discrasia tra gli importi indicati nel ricorso per un medesimo pagamento eseguito da un terzo pignorato, circostanza che precludeva di ritenere ritualmente assolto l’onere di specifica indicazione richiesto dall’art. 366, n. 6, c.p.c.

Quanto al secondo motivo, concernente la condanna alle spese per mancanza di soccombenza nei confronti dell’ente impositore, la Corte ha osservato come la declaratoria di cessazione della materia del contendere non equivalesse all’accoglimento delle ragioni del contribuente, posto che l’annullamento delle cartelle era intervenuto in sede tributaria, in conformità con l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata ab origine dall’ente impositore. La soccombenza è stata quindi ritenuta correttamente configurabile a carico dei ricorrenti.

La Corte ha inoltre confermato la correttezza della valutazione unitaria delle posizioni dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, richiamando il principio per cui, nell’azione di ripetizione di indebito oggettivo, il soggetto tenuto alla restituzione degli importi riscossi va individuato nell’ente impositore. Quest’ultimo, in quanto titolare del credito, è l’effettivo accipiens delle somme versate dal concessionario, sicché l’obbligazione restitutoria ex art. 2033 cod. civ. sorge direttamente nei suoi confronti. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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