Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese sui tetti di spesa (TAR Puglia n. 770 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dalla parte e ritualmente notificata alle altre parti, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 c.p.a., quando le parti resistenti non si oppongono e la volontà abdicativa è ribadita in udienza. La compensazione delle spese è ammessa, ai sensi dell’art. 84, secondo comma, ultimo capoverso, c.p.a., in presenza della mancata opposizione delle amministrazioni e dei profili di illegittimità già evidenziati in sede cautelare. La clausola di salvaguardia inserita nel contratto di accreditamento, che impone alla struttura privata di accettare incondizionatamente i tetti di spesa e di rinunciare alle azioni, presenta profili di contrasto con l’art. 24 Cost. e con la tutela del contraente debole. La definizione del giudizio per rinuncia non preclude la valutazione dei profili sostanziali già emersi nella fase cautelare ai fini della regolazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, unica struttura accreditata nella provincia per la medicina dello sport, impugnava la deliberazione con cui l’A.S.L. aveva fissato in una somma predeterminata il tetto di spesa per l’anno 2024, nonché la nota con cui era stato trasmesso il contratto di accreditamento recante la clausola di salvaguardia e l’invito a sottoscriverlo entro un termine fissato.
Il Presidente della Sezione, con decreto cautelare, sospendeva in parte l’invito alla sottoscrizione, nella parte in cui imponeva l’accettazione incondizionata dei provvedimenti sui tetti di spesa e la rinuncia alle azioni. La Sezione confermava la misura con ordinanza cautelare, richiamando i precedenti della stessa Sezione. Nelle more, la ricorrente rinunciava al ricorso a seguito della sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva rigettato l’appello avverso la sentenza TAR Lecce n. 479/2024, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la società ricorrente, con atto sottoscritto anche personalmente dal legale rappresentante, ritualmente notificato alle altre parti e depositato, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. La volontà abdicativa è stata ribadita in udienza e le parti resistenti non si sono opposte.
Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 c.p.a. Il Tribunale verifica la ritualità della notificazione e del deposito, nonché l’assenza di opposizione delle amministrazioni intimate.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne l’integrale compensazione tra tutte le parti, ai sensi dell’art. 84, secondo comma, ultimo capoverso, c.p.a. La decisione si fonda su due ordini di ragioni: la mancata opposizione delle resistenti alla rinuncia e i profili evidenziati nell’ordinanza cautelare n. 482/2024.
In quella sede la Sezione aveva dato continuità ai precedenti di questo Tribunale, rilevando che la clausola di salvaguardia presenta profili di illegittimità per contrasto con l’art. 24 Cost., imponendo al privato la preclusione della tutela giurisdizionale sulle controversie relative all’ammontare del compenso, e con la giurisprudenza comunitaria in tema di clausole abusive, richiamando la CGUE, cause riunite C-693/19 e C-831/19. Il Collegio aveva ritenuto il principio estendibile, per identità di ratio, al professionista accreditato in posizione di debolezza negoziale rispetto all’amministrazione.
La statuizione sulle spese riflette, dunque, l’esito complessivo della vicenda: la rinuncia non travolge la valutazione dei profili sostanziali emersi in fase cautelare, che giustificano la compensazione. Il giudizio è dichiarato estinto e le spese sono poste a carico integrale di ciascuna parte.
Nota della Redazione
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