Rinuncia al ricorso e consenso alla consegna: mandato d’arresto europeo inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 11252 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell’udienza e comunicata alla Corte, accompagnata dal consenso del ricorrente alla propria consegna all’autorità giudiziaria straniera, rende inammissibile l’impugnazione proposta avverso la sentenza della corte di appello che ha accordato la consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Venuta meno per volontà del ricorrente la materia del contendere sul punto, il giudice di legittimità non è tenuto ad esaminare i motivi di censura, restando assorbito l’esame del merito delle doglianze. La declaratoria di inammissibilità consegue direttamente dalla rinuncia, senza necessità di accertare la fondatezza dei motivi dedotti.
Il Fatto
La corte di appello ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna di un cittadino italiano all’autorità giudiziaria tedesca, che l’aveva richiesta in forza di un mandato d’arresto europeo emesso per l’esecuzione di un ordine interno relativo a un’accusa provvisoria di concorso in traffico illecito di stupefacenti, con contestazione di circa 32 kg. di cannabis.
La stessa corte ha escluso di subordinare la consegna alla possibilità di scontare in Italia la pena eventualmente inflitta, rilevando l’assenza di un effettivo radicamento del consegnando nel territorio nazionale. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’erronea applicazione dell’art. 6 Conv. EDU, dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a, legge n. 69 del 2005 e delle norme del codice di procedura penale tedesco, per la dedotta mancata conoscenza del procedimento pendente in Germania. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 18-bis, comma 2, e dell’art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005, per la mancata subordinazione dell’esecuzione del mandato alla condizione di scontare in Italia la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale.
Nel corso del procedimento il ricorrente, con dichiarazione resa nel luogo di detenzione e tempestivamente comunicata alla Corte, ha rinunziato al ricorso e ha consentito alla propria consegna all’autorità giudiziaria straniera. Il Procuratore generale ha quindi concluso per l’inammissibilità del ricorso per rinuncia.
Il Collegio ha ritenuto che la rinuncia, unitamente alla prestazione del consenso alla consegna, determini la inammissibilità del ricorso. Il venir meno dell’interesse alla decisione preclude l’esame delle censure, che restano assorbite, e impone la declaratoria di inammissibilità. Non occorre, pertanto, scrutinare la fondatezza dei motivi relativi alla conoscenza del procedimento tedesco e alla subordinazione della consegna.
La Corte ha inoltre escluso di applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., ritenendo ricorrenti le condizioni per non gravare il ricorrente di tale ulteriore onere, ferma restando la condanna al pagamento delle spese processuali. Ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla consegna.
Nota della Redazione
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