Rinuncia agli atti estingue il giudizio con compensazione delle spese (TAR Puglia n. 1635 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dalla parte, ritualmente notificata alle altre parti e non opposta dalle resistenti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a. La declaratoria di estinzione non è subordinata ad alcuna valutazione di merito sulle censure originariamente proposte, giacché la rinuncia incide sull’interesse alla decisione. Quanto alle spese, la mancata opposizione alla rinuncia e la non insistenza delle amministrazioni sulle spese di lite integrano i presupposti per la compensazione integrale, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è entrato in Italia nel novembre 2022 con visto per lavoro subordinato stagionale (quota 2021), in forza di nulla osta stagionale valido nove mesi. Nell’ottobre 2023 ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; la Questura l’ha rigettata con provvedimento del 19 dicembre 2023, notificato il 2 gennaio 2024, contestualmente avvisando dell’avvio dell’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia. Nelle more è emerso un nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro non stagionale, rilasciato dalla Prefettura nel maggio 2024. All’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo ottenuto la conversione del titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 24, comma 10, T.U.I.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorrente, con atto sottoscritto personalmente e ritualmente notificato alle altre parti, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.

La sentenza non affronta il merito delle censure originarie — segnatamente l’eccesso di potere e il travisamento dei fatti dedotti avverso il diniego — poiché l’intervenuta rinuncia preclude ogni delibazione. La decisione si colloca quindi sul piano squisitamente processuale: l’atto di rinuncia, non opposto, esaurisce il rapporto processuale.

Sul versante delle spese, il Collegio applica l’art. 84, comma 2, c.p.a. e dispone la compensazione integrale. La scelta si fonda su due elementi: la mancata opposizione della parte resistente alla rinuncia e la non insistenza delle amministrazioni sulle spese di lite.

Il dispositivo ordina inoltre che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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