Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e onere della prova (TAR Sicilia n. 2277 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il ricorrente assolve l’onere probatorio con la dimostrazione del fatto costitutivo, costituito dal titolo esecutivo passato in giudicato, dalla sua notificazione e dal decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Spetta all’Amministrazione, secondo il criterio dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, non essendo sufficiente la costituzione di mera forma. Accertata la persistenza dell’obbligo di esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale ottemperanza, comprensiva di sorte capitale, interessi e oneri accessori, ed è tenuto a nominare il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La nomina di un dirigente interno dell’Amministrazione debitrice non comporta ulteriore compenso, rientrando l’attività sostitutiva nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, con sentenza n. 86/23, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori.
La sentenza è stata notificata il 6 febbraio 2023 ed è passata in giudicato. L’Amministrazione non ha adottato alcun atto esecutivo. Decorso il termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo, la docente ha inviato diffida in data 26 luglio 2024 e ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il rilascio della carta con accredito della somma, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso fondato, verificando la ritualità della proposta: attestazione del passaggio in giudicato del titolo, avvenuta notificazione e compimento del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Tali elementi integrano il fatto costitutivo richiesto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il passaggio argomentativo centrale attiene al riparto dell’onere della prova. Il giudice amministrativo richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ.. Fornita la prova del fatto costitutivo, sarebbe spettato al Ministero dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il venir meno delle condizioni dell’obbligo. L’Amministrazione, costituitasi senza allegazioni, non ha assolto a tale onere. Ne deriva la conferma della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato.
Il giudice precisa l’ampiezza dell’esecuzione: l’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati nei termini e nella misura del titolo, nonché gli oneri accessori, incluse le spese e i diritti maturati dopo l’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché l’impiego di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Tribunale ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina commissario ad acta, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso del Ministero, con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di novanta giorni. La scelta di un organo interno è accompagnata dalla precisazione che l’attività sostitutiva è svolta senza ulteriore compenso, perché rientrante nella retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama in proposito l’orientamento secondo cui la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, citando TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con riguardo al carattere seriale della controversia e alla sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari. Il dispositivo accoglie il ricorso, ordina l’integrale esecuzione e condanna il Ministero al pagamento di euro 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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