Il giudicato amministrativo non copre il nuovo nulla osta su istanza successiva (TAR Puglia n. 1637 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze esecutive del giudice amministrativo. Quando la sentenza di merito, annullando l’atto impugnato, faccia salvo il riesercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, il giudicato non impone un risultato vincolato né obbliga l’amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto. Il nuovo provvedimento, adottato su istanza diversa e successiva a quella esaminata dalla sentenza, costituisce esercizio di un potere discrezionale non coperto dall’effetto conformativo del giudicato. Ove quel provvedimento si fondi su aspetti non considerati dalla decisione, non sussiste violazione o elusione del giudicato e la relativa domanda va convertita in azione di annullamento ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., con mutamento del rito.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui la Sezione, accogliendo un precedente ricorso, ha annullato il provvedimento prefettizio che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida. La sentenza aveva fatto salvo il riesercizio del potere discrezionale dell’amministrazione.
Dopo la pubblicazione della decisione, il ricorrente ha attivato un nuovo iter per il conseguimento della patente e, superata la prova teorica, è stato ammesso a quella pratica. Con nota del 1 luglio 2025 la Prefettura ha nuovamente negato il nulla osta, ritenendo insussistenti le condizioni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quindi disposto la non ammissione alla prova pratica, già fissata, e nel Sistema Informativo DTN è stato inserito un ostativo. Il ricorrente ha impugnato tali atti deducendo violazione ed elusione del giudicato e violazione dell’art. 120 cod. strada nella formulazione ante legge n. 177/2024, chiedendo in subordine l’annullamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’art. 112 c.p.a., rilevando che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è esecutiva e non sospesa, e dichiara la regolarità in rito del ricorso, essendo osservato il dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, c.p.a.
Nel merito, il Tribunale esclude che il giudicato imponga il rilascio del nulla osta. La sentenza di merito ha annullato l’atto facendo espressamente salvi i successivi provvedimenti discrezionali dell’amministrazione, sicché ha imposto solo nuove valutazioni, non un risultato vincolato. In forza del principio «tempus regit actum», a quella fattispecie si applica l’art. 120, comma terzo, cod. strada nella versione anteriore alla riforma, che attribuisce alla Prefettura il potere discrezionale di concedere o negare il nulla osta sulla base di valutazioni di pubblica sicurezza.
Da ciò deriva che l’esercizio del potere discrezionale è possibile anche dopo l’annullamento giurisdizionale che lasci margini di discrezionalità, e che il sindacato sulla riedizione del potere esula dall’ottemperanza. Il Collegio rileva che il nuovo diniego prefettizio è stato emesso su una nuova istanza, diversa da quella riscontrata con l’atto annullato, e non costituisce quindi riesercizio del potere oggetto delle statuizioni della sentenza.
Richiamando il principio secondo cui, se il nuovo provvedimento non contrasta con l’effetto conformativo del giudicato, non sussiste violazione del giudicato né la conseguente nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990, restando aperta la tutela nel giudizio ordinario di legittimità, il Tribunale rigetta le domande di ottemperanza e, con esse, la richiesta di nomina del commissario ad acta.
Il ricorso è invece rimesso sul ruolo, previa conversione parziale del rito da speciale in ordinario ex art. 32 c.p.a., per la trattazione in pubblica udienza della domanda subordinata di annullamento degli atti impugnati. Le spese della fase di ottemperanza sono compensate, con rinvio al definitivo per quelle del giudizio ordinario.
Nota della Redazione
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