Sospensione dall’albo per mancata prova dell’avvenuta vaccinazione entro tre giorni (TAR Abruzzo n. 604 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale degli operatori sanitari, disciplinato dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021 come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 172/2021, impone al sanitario che abbia comunicato all’Ordine professionale la prenotazione della vaccinazione di trasmettere, entro tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuto adempimento. La mancata trasmissione di tale documentazione entro il termine indicato determina, ex lege, l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall’esercizio delle professioni sanitarie, senza che l’Ordine debba rivolgere al sanitario un ulteriore invito. L’adempimento dell’obbligo non può ritenersi realizzato con la sola comunicazione della prenotazione, essendo necessaria la prova dell’effettiva somministrazione del vaccino.

Il Fatto

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Teramo invitava il ricorrente, medico iscritto all’albo, a trasmettere la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione anti Covid-19 o l’eventuale omissione, differimento o insussistenza dei presupposti dell’obbligo, precisando che in caso di prenotazione sarebbe stata necessaria la certificazione dell’avvenuta somministrazione entro tre giorni. Il medico comunicava la prenotazione del primo ciclo vaccinale, ma non trasmetteva la successiva certificazione dell’avvenuta somministrazione. L’Ordine adottava quindi la delibera di sospensione immediata dall’esercizio professionale, avverso la quale il sanitario proponeva ricorso deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del d.l. n. 44/2021 e eccesso di potere per falsità dei presupposti, sostenendo che la sospensione era stata disposta unicamente per la mancata dimostrazione della prenotazione entro cinque giorni.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura del ricorrente. Il Collegio ha osservato che la delibera impugnata non affermava affatto che la sospensione derivava dalla mancata comunicazione della prenotazione entro cinque giorni. La motivazione dell’atto, riportata integralmente in sentenza, giustificava la misura sia per l’ipotesi di mancata trasmissione della prenotazione nel termine di cinque giorni sia per il caso, ricorrente nella vicenda, del sanitario che, dopo aver prenotato, non aveva trasmesso entro tre giorni dalla somministrazione la certificazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale. La censura risultava così smentita per tabulas dal tenore letterale del provvedimento impugnato.

Quanto all’ulteriore tesi del ricorrente, secondo cui l’Ordine avrebbe dovuto invitarlo a documentare l’avvenuta somministrazione, il Collegio ha chiarito che l’invito alla trasmissione della certificazione entro tre giorni dalla vaccinazione era già contenuto nella nota iniziale dell’Ordine del 30 dicembre 2021. Quel documento rendeva il sanitario immediatamente edotto dell’ulteriore obbligo incombente nell’ipotesi in cui avesse trasmesso la sola prenotazione. Un successivo richiamo non era necessario, in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento e di lealtà procedimentale.

Il Tribunale ha concluso che la sospensione dall’esercizio della professione costituiva la conseguenza automatica dell’inadempimento dell’obbligo di trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, obbligo pacificamente non ottemperato dal ricorrente. La delibera dell’Ordine risultava aderente alle puntuali indicazioni del legislatore, che non lasciano alcun margine discrezionale all’organo competente. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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