Rinuncia al ricorso riqualificata come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Toscana n. 969 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, né resa nelle forme equipollenti riconosciute dalla giurisprudenza, non produce l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., ma integra una richiesta di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nel processo amministrativo, improntato al principio di parte, il ricorrente dispone pienamente dell’interesse al ricorso sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Il giudice, in tale evenienza, non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto a pronunciare conformemente alla dichiarazione resa, con declaratoria ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Toscana il provvedimento con cui la Prefettura di Firenze aveva respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi dell’art. 103 del D.L. 34/2020, in suo favore dal datore di lavoro. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva espresso parere negativo per insufficiente reddito del richiedente, e l’Amministrazione aveva poi escluso la computabilità del reddito del fratello di questi, poiché già impegnato in altra domanda di sanatoria pendente.
Il ricorso denunciava eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione, sul presupposto che la domanda del familiare fosse stata già respinta. Nel corso del giudizio la parte depositava istanza di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’atto depositato dalla parte ricorrente. L’istanza, formalmente denominata di rinuncia, non risulta notificata alle altre parti nei termini richiesti dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui la dichiarazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza e il processo si estingue solo se le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui costituisce forma equipollente alla notificazione anche il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal ricorrente e, per adesione, dalle difese delle altre parti costituite (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 9465 del 2023; Cons. Stato, sez. V, n. 4429 del 2015). Nel caso concreto tali formalità non risultano integrate: l’atto va quindi riqualificato come richiesta di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Su questo terreno il Collegio richiama il carattere dispositivo del processo amministrativo, ove vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione (Cons. Stato, sez. II, n. 2915 del 2021). La parte ricorrente può dunque dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione.
Il giudice, in tale evenienza, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne segue una pronuncia necessariamente conforme alla dichiarazione resa, che preclude ogni esame del merito.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in accoglimento della specifica richiesta formulata dalla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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