Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione debitrice (TAR Calabria n. 49 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, instaurato ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., l’amministrazione intimata è tenuta a dimostrare di avere integralmente eseguito il giudicato. Il deposito di una delibera di liquidazione delle somme dovute non integra prova dell’effettivo pagamento, poiché attesta una fase meramente interna e prodromica, priva di attitudine satisfattiva del credito. L’onere della prova dell’avvenuta corresponsione grava sull’amministrazione, quale soggetto obbligato all’adempimento. La mancata dimostrazione dell’esecuzione legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, con assegnazione all’amministrazione di un termine per provvedere e nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Una banca creditrice ha ottenuto dal Tribunale di Cosenza un decreto ingiuntivo con cui l’azienda sanitaria provinciale è stata intimata al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese della procedura. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo, come attestato dalla cancelleria; il titolo è stato poi notificato all’amministrazione.
Non essendo intervenuto il pagamento, la società ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di corrispondere le somme indicate nel titolo e le spese esecutive maturate dopo l’emissione del decreto. L’azienda sanitaria si è costituita depositando una delibera di liquidazione; la ricorrente ha contestato che il pagamento fosse stato eseguito e l’amministrazione, nonostante i rinvii della trattazione, non ha documentato l’effettiva corresponsione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria cristallizzata nella decisione giurisdizionale passata in giudicato. Il giudizio di ottemperanza è lo strumento predisposto dall’ordinamento per assicurare l’effettività della tutela: quando il titolo consista in un provvedimento di condanna al pagamento, l’obbligo dell’amministrazione non è discrezionale né graduabile, ma corrisponde all’esatta prestazione ivi determinata.
Su questo terreno si colloca la questione decisiva del riparto dell’onere probatorio. L’amministrazione convenuta non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La delibera di liquidazione, pur attestando un’attività amministrativa preparatoria, non equivale al pagamento e non ne dimostra l’intervenuta effettuazione. La Corte sottolinea come la mancata documentazione dell’effettiva corresponsione, protratta nonostante i plurimi rinvii, non consenta di ritenere soddisfatto il credito.
Sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza per provvedere.
Quanto alle spese affrontate dopo l’emissione del decreto, la Corte riconosce che l’amministrazione è di regola tenuta al relativo pagamento, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito; nel caso concreto, tuttavia, non vi è prova che tali esborsi siano stati sostenuti, e la relativa domanda resta pertanto priva di fondamento. In caso di inerzia oltre il termine assegnato, è nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, che provvederà, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi novanta giorni; il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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