Rinuncia al ricorso e inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. 3 n. 17130 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. Il medesimo principio si applica, con identiche conseguenze, anche quando il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso sopravvenga alla sua proposizione, escludendosi la condanna del ricorrente sia alle spese del procedimento sia alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Con ordinanza del 10 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Bologna, investito dell’istanza ex artt. 322 e 324 cod. proc. pen. proposta dal legale rappresentante di una società, aveva accolto solo in parte il riesame avverso il decreto del GIP che aveva disposto il sequestro preventivo “in via diretta o per equivalente” fino a una somma complessiva, quale profitto del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Tribunale aveva confermato il fumus del reato a carico dell’indagato, ma aveva annullato il sequestro “per equivalente” sui beni personali, ritenendolo illegittimo per mancata preventiva verifica della capienza patrimoniale della società e per difetto di motivazione. Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi, entrambi incentrati sulla mancanza o sull’apparenza della motivazione sul punto del fumus commissi delicti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ma non per le ragioni sostenute dal Procuratore generale, bensì per intervenuta rinuncia all’impugnazione. Il difensore di fiducia, munito di procura speciale, aveva depositato telematicamente in data 26 febbraio 2026 una rituale dichiarazione di rinuncia, evidenziando che, nelle more del giudizio, il sequestro era stato eseguito per il totale della somma da apprendere in danno della società indagata. Tale circostanza attestava la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del titolo impugnato.
La Corte ha precisato che il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, era divenuto inammissibile proprio per effetto della rinuncia. La dichiarazione, ritualmente depositata dal difensore munito di potere, aveva determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione nel merito.
Quanto alle statuizioni accessorie, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità per rinuncia, quando la carenza di interesse sopravvenga per causa non imputabile al ricorrente, non determina la sua soccombenza. Ne deriva l’esclusione della condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa per le ammende. La decisione si pone in continuità con il precedente delle Sezioni semplici che ha specificato come tale regola operi anche quando il venir meno dell’interesse alla decisione sopraggiunga dopo la proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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