Tempo silente e presunzioni nelle mafie storiche (Cass. pen. Sez. 1 n. 16173 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di conferma del riesame ex art. 309 cod. proc. pen. non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, requisito previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. solo per il provvedimento genetico: il giudice del riesame può richiamare la motivazione del primo provvedimento, purché ne emerga una rielaborazione critica che superi anche implicitamente le deduzioni difensive. Nei procedimenti per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari impone al giudice di considerare espressamente il tempo trascorso dai fatti, ma per le mafie cd. storiche il tempo silente non può da solo dimostrare l’irreversibile allontanamento dal sodalizio, essendo valutabile solo in via residuale quale possibile elemento di prova dell’assenza di esigenze cautelari.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, quale giudice del riesame, rigettava la richiesta proposta avverso l’ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere nei confronti dell’indagato, condannato in primo grado alla pena di trenta anni per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen., con contestazione di partecipazione apicale al clan Velluto chiusa al 31 dicembre 2016, e di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203/1991. Il provvedimento genetico fondava le esigenze cautelari sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e su un interrogatorio del 24 luglio 2025, versato in atti dal pubblico ministero solo in sede di riesame, concernente la perdurante operatività del sodalizio.
L’indagato ricorreva per cassazione deducendo, con tre motivi, l’erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. In particolare, si censurava il difetto di autonoma valutazione del Tribunale del riesame, l’utilizzo di dichiarazioni risalenti per attestare l’attualità delle esigenze cautelari e la mancata considerazione del tempo trascorso dalla cessazione della condotta associativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame. L’obbligo di autonoma valutazione grava, ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., esclusivamente sul giudice che emette la misura inaudita altera parte; nei provvedimenti successivi possono rilevare solo i vizi della motivazione assente o apparente. La previsione dell’autonoma valutazione non introduce un formalismo che imponga la riscrittura integrale della vicenda, essendo compatibile con il rinvio per relationem alla richiesta del pubblico ministero o all’ordinanza genetica, purché emerga il giudizio critico del giudicante. L’ordinanza di riesame può quindi richiamare le argomentazioni del primo giudice quando le deduzioni difensive non valgano a disarticolare il ragionamento probatorio.
Quanto al tempo trascorso, la Corte ha aderito all’orientamento per cui, nei reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari impone al giudice di considerare espressamente il rilevante arco temporale non segnato da condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. Tuttavia, per le associazioni di tipo mafioso ricomprese tra le cd. mafie storiche, il decorso del tempo non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio: la presunzione può essere superata solo con la dimostrazione del recesso o dell’esaurimento dell’attività associativa, restando il tempo silente un elemento valutabile solo in via residuale.
La Corte ha quindi ritenuto infondati i motivi concernenti la motivazione. Le plurime dichiarazioni etero-accusatorie dei collaboratori di giustizia ben possono fungere da reciproco elemento di riscontro, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e la loro credibilità aveva trovato riscontro nella sentenza di condanna di primo grado. Il Tribunale aveva valorizzato elementi fattuali indicativi della persistenza del sodalizio e della mancanza di prova di un allontanamento irreversibile: l’assenza di redditi da attività lecite dal 2018 e i controlli recenti supportavano logicamente la valutazione di attualità del pericolo, non scalfita dalle deduzioni relative al solo reato di cui all’art. 74 TU Stup., atteso che la misura era fondata anche sul reato associativo con condotta perdurante ancorché chiusa al 2016, epoca non remota rispetto all’adozione del titolo cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva