Avviso al difensore e sindacabilità del diniego di attenuanti e tenuità (Cass. pen. Sez. 7 n. 798 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia risulta adempiuto se l’avviso è riportato nel verbale redatto dagli operanti, senza che sia necessaria la sottoscrizione dell’interessato, richiesta solo qualora la parte abbia reso dichiarazioni. Il verbale di accertamenti urgenti ha natura fidefaciente e fa piena prova dell’avvenuto adempimento. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche o della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti decisivi, trattandosi di giudizio di fatto sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrio.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. C), cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Ancona. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione, lamentando con il primo motivo l’inutilizzabilità degli esami alcolemici per asserita mancanza dell’avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia, con il secondo la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e con il terzo il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato il principio per cui l’adempimento dell’obbligo di avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale è provato dalla mera indicazione nel verbale, essendo l’avviso atto degli operanti che lo redigono. La sottoscrizione dell’interessato è necessaria solo qualora egli abbia reso dichiarazioni, come quella di nomina del difensore, sicché la relativa doglianza si rivela una mera riproposizione di profilo già vagliato e disatteso dal giudice di merito, la cui motivazione risulta logica e coerente.
Quanto alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità per cui, nella motivazione del diniego, il giudice non deve prendere in esame tutte le componenti indicate dall’art. 133, primo comma, cod. pen., ma solo quelle ritenute decisive, come nel caso di specie la marcata alterazione e il pericolo per l’incolumità degli altri utenti della strada. Si tratta di valutazione discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
Analoghi principi sono stati applicati con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, per il quale la motivazione può essere sostenuta dalle sole ragioni preponderanti della decisione, purché congrua e non contraddittoria. Il ricorrente, piuttosto che dedurre vizi di legittimità, aveva sollecitato una diversa lettura del compendio probatorio, preclusa nel giudizio di cassazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.