Rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale ed estinzione del giudizio (TAR Veneto n. 1819 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, che il giudice dichiara con sentenza ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. La rinuncia è idonea a produrre l’effetto estintivo tanto sul ricorso principale quanto sul ricorso incidentale, ove entrambe le parti vi abbiano provveduto. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in presenza di giusti motivi, valutati in ragione della peculiarità del contenzioso e del suo esito. Il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione statale va riconosciuto quando non siano impugnati atti ad essa riferibili e il suo parere in conferenza di servizi abbia ad oggetto profili non censurati.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Veneto la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi del 23 giugno 2023, con cui il S.U.A.P. del Comune di Curtarolo ha assentito l’ampliamento di un’attività produttiva in variante agli strumenti urbanistici, oltre al successivo provvedimento unico SUAP rilasciato in favore della società controinteressata. Il ricorso investiva una pluralità di atti presupposti, tra cui i pareri ambientali regionali, la valutazione tecnica provinciale, le deliberazioni comunali e la convenzione urbanistica.
La società controinteressata ha proposto ricorso incidentale, censurando gli atti nella parte in cui si esprimevano favorevolmente sull’istanza, con particolare riguardo all’idoneità del lotto destinato all’ampliamento. Si costituivano in giudizio la Regione Veneto, il Comune di Curtarolo, il Ministero dell’Interno con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la stessa società.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha esaminato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Interno. L’eccezione è stata ritenuta fondata: non risultavano impugnati atti dell’amministrazione statale e il parere reso dal Comando dei Vigili del Fuoco in conferenza di servizi riguardava esclusivamente profili di rischio di incendio, non censurati in giudizio. Il Ministero è stato pertanto estromesso.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso principale con atto notificato alle controparti e successivamente depositato; la controinteressata ha parimenti rinunciato al ricorso incidentale. Entrambe hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il Collegio ha qualificato le rinunce come rituali, in quanto conformi al disposto dell’art. 84 del codice di rito, e ne ha dato atto, pronunciando l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese, le parti avevano espresso accordo sulla compensazione, ad eccezione della Regione Veneto, costituitasi per resistere al solo ricorso principale, che non si è opposta alla rinuncia rimettendosi al Collegio. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti giusti motivi di compensazione in ragione della peculiarità del contenzioso e del suo esito, disponendo integralmente la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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