Ottemperanza al giudicato civile e prescrizione interrotta dalle richieste di pagamento (TAR Toscana n. 1396 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’eccezione di prescrizione del credito è infondata quando il creditore ha interrotto la decorrenza del termine mediante reiterate richieste di liquidazione all’amministrazione debitrice. L’inerzia dell’amministrazione dopo la notifica del titolo esecutivo in forma esecutiva integra inadempimento e legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e nomina, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Il Fatto
Il Ministero della Salute è stato condannato dalla Corte d’Appello di Firenze a risarcire il danno da ritardo nella corresponsione di una somma, oltre interessi e spese. La sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva ed è stata notificata in forma esecutiva al Ministero nel marzo 2013.
L’amministrazione ha pagato solo in parte nel giugno 2018. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo la liquidazione del residuo, degli interessi e delle spese. Il Ministero si è costituito eccependo la prescrizione decennale del diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato il ricorso come ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, riconducendolo all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato della sentenza di appello è stato provato con certificazione esibita in ossequio all’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., non essendo più esperibile l’appello.
La Corte ha rilevato che il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero nel marzo 2013 e che, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, l’amministrazione aveva ottemperato solo parzialmente, pagando euro 51.365,00 con assegno circolare nel giugno 2018.
L’eccezione di prescrizione, fondata sulla data di pubblicazione della sentenza, è stata respinta. Il Collegio ha ritenuto dimostrato in atti che le richieste di liquidazione inoltrate dal ricorrente nell’agosto 2020 e nel gennaio 2023 avevano interrotto la decorrenza del termine prescrizionale. La nota ministeriale del maggio 2024, con cui l’amministrazione si dichiarava disponibile a liquidare subordinando il pagamento alla rinuncia al giudizio, è stata invece ritenuta irrilevante, non essendo stato effettuato alcun pagamento.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere al pagamento delle somme indicate, comprensive del residuo, degli interessi legali maturati e delle spese, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, per provvedere entro ulteriori trenta giorni. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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