Valutabilità dei procedimenti pendenti e attualità della pericolosità (Cass. pen. Sez. 2 n. 6095 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare, ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del reato, il giudice può legittimamente tenere conto anche dei procedimenti penali pendenti a carico dell’indagato, purché riguardino ipotesi delittuose identiche o similari a quella per cui si procede. Tali pendenze, pur non costituendo “precedenti penali” in senso stretto, integrano “comportamenti o atti concreti” valutabili sotto il profilo della personalità, senza che ne derivi violazione del principio di non colpevolezza. Il requisito dell’attualità del pericolo può essere desunto dalla permanenza del soggetto nel contesto criminale, desumibile dalla mancata dissociazione dall’ambiente malavitoso. L’utilizzabilità di elementi probatori provenienti da altri procedimenti e la sufficienza motivazionale in ordine alla persistenza della pericolosità sono sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
Il Fatto
La difesa dell’indagato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce che, pronunciandosi in sede di appello cautelare, aveva confermato il diniego di sostituzione della misura custodiale applicata in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’unico motivo di ricorso si deduceva la violazione dell’art. 606, comma primo, lett. c) ed e), cod. proc. pen., censurando il provvedimento impugnato per aver attinto elementi di valutazione da un altro procedimento penale e per non aver considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, risalenti al 2020, al fine di escludere l’attualità del pericolo di recidiva specifica.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto il primo profilo di doglianza, affermando la piena utilizzabilità, nel giudizio cautelare, degli elementi probatori acquisiti ex aliunde, ossia provenienti da altri procedimenti pendenti a carico dello stesso indagato. Tali elementi, ha precisato la Corte, sono idonei a fondare un giudizio di concreta pericolosità, a condizione che riguardino reati della stessa specie o similari.
La pronuncia ha richiamato il principio per cui, ai fini del giudizio sulla personalità, la pendenza di altri procedimenti penali, pur non equivalendo a precedenti penali in senso stretto, è pur sempre riferibile a “comportamenti o atti concreti” che si assumono posti in essere dal soggetto. Tale valutazione, ha osservato la Corte, non contrasta con l’art. 27, secondo comma, Cost., il quale vieta di fondare qualsiasi provvedimento sulla “colpevolezza” prima del suo accertamento definitivo, ma non osta a che dal fatto oggettivo della pendenza si traggano elementi sulla personalità dell’accusato.
Quanto al secondo profilo, relativo alla attualità del pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale del tutto logica e congrua. Il giudice di merito aveva, infatti, evidenziato come l’analisi complessiva dei dati risultanti dai vari procedimenti collocasse l’indagato in un quadro di sistematica intraneità ad un consesso criminale, senza che emergesse alcun elemento di allontanamento o dissociazione dall’ambiente malavitoso.
La Corte ha, pertanto, dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza della censura, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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