Riesame: il giudice del rinvio non può disapplicare il dictum della Cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 39392 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame del punto della prima decisione attinto da annullamento. Egli non può estendere l’indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, né dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, quando tale statuizione si traduca nella disapplicazione del dictum rescindente. La sopravvenienza di nuovi elementi di fatto resta valutabile nel giudizio allo stato degli atti, ma non può sostituire l’esame del punto annullato. Il provvedimento emesso in violazione del vincolo di rinvio è pertanto annullato con nuovo rinvio.
Il Fatto
La Terza Sezione penale, con una precedente sentenza di annullamento con rinvio, aveva accolto il ricorso del ricorrente rilevando il vizio di motivazione del decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto una missiva autografa. Il giudice del rinvio, investito del nuovo esame, ha invece dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, ritenendo il ricorrente privo di un interesse reale ed effettivo all’impugnazione perché il bene era stato restituito all’avente diritto prima della proposizione del ricorso.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con più motivi, deducendo la violazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen., l’omessa pronuncia sulla richiesta di riesame, la violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU, l’abnormità del provvedimento e l’omesso esame degli atti del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del rapporto tra giudizio rescindente e giudizio di rinvio nel procedimento di riesame cautelare. Il Tribunale, pur avendo delineato il perimetro della sentenza rescindente, non vi si è attenuto: ha affermato in via preliminare la carenza di interesse ad agire del ricorrente, facendone discendere l’inammissibilità dell’impugnazione.
Il giudice di legittimità ricostruisce il contenuto del vincolo. La sentenza rescindente aveva riscontrato la fondatezza del motivo concernente l’omessa motivazione sulla eccepita nullità del decreto di sequestro, a fronte della dedotta assenza dei requisiti per il legittimo esercizio del potere. In particolare, l’obbligo di motivazione, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi corpo del reato o cose a esso pertinenti e alla concreta finalità perseguita, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Cassazione ed è limitato all’esame del punto della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l’indagine a vizi non riscontrati, salva la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto (Sez. 2 n. 46130 del 04.10.2023, Rv. 285348; Sez. 6 n. 34127 del 06.07.2023, Rv. 285159; Sez. 2 n. 16359 del 12.03.2014, Rv. 261611; Sez. 1 n. 36270 del 21.10.2025).
Il Tribunale, invece, ha ritenuto di disapplicare la sentenza rescindente senza spiegare per quali ragioni l’obbligo di rispettare la decisione della Corte fosse venuto meno, obliterando le criticità che pure lo vincolavano. L’errore metodologico emerge dalla stessa motivazione, che antepone la declaratoria di inammissibilità all’esame del punto devoluto.
Da ciò discende l’accoglimento del primo motivo, assorbente, e l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze, perché si svolga in maniera coerente ai principi richiamati. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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