Bancarotta documentale, onere di prova sull’amministratore e valore della mancata consegna (Cass. pen. Sez. V n. 30619 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la condotta tipica non si esaurisce nella sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili, ma comprende anche la loro mancata consegna al curatore fallimentare, a cui è equiparata. Grava direttamente e personalmente sull’amministratore di società l’obbligo di tenere e conservare le scritture necessarie per ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita. A fronte della contestazione della condotta, spetta all’imputato provare che il mancato rinvenimento delle scritture sia dipeso da fatto a lui non imputabile. L’eventuale consegna di parte della documentazione, e in particolare delle fatture, non è idonea a esonerare l’amministratore dall’obbligo di consegna dell’ulteriore e necessaria documentazione. Il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto può desumersi, sul piano probatorio, dalla complessiva condotta dell’amministratore, quando questi sia già affermato responsabile di condotte di depauperamento patrimoniale.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 21 ottobre 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara del 13 luglio 2022, ha riqualificato in bancarotta preferenziale il fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato all’imputato, amministratore di diritto e, per un breve periodo, di fatto di una società dichiarata fallita, per avere distratto beni strumentali a favore di un’impresa individuale a lui riferibile. Lo ha altresì condannato per bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili della società o comunque averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

Il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi tutti proposti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha investito la sola condanna per la bancarotta documentale e per il reato tributario, deducendo l’omessa motivazione su una deposizione testimoniale asseritamente decisiva, il travisamento della prova e la carenza di motivazione sull’elemento psicologico.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati e in parte inammissibili i primi quattro motivi, trattati congiuntamente perché tutti relativi alla bancarotta documentale. Entrambe le sentenze di merito, conformi sul punto, avevano accertato la certa istituzione dei libri e delle scritture contabili e la loro disponibilità in capo al solo imputato, che non li aveva consegnati al curatore, il quale aveva potuto recuperare solo parte della documentazione dal commercialista della società: verbale di mutamento dell’amministratore, atto di cessione delle quote, bilancio di verifica e copia dei registri IVA e del giornale contabile, in cui non risultavano annotate alcune fatture.

Quanto alla mancata valutazione della deposizione testimoniale, il motivo è stato ritenuto inammissibile: il ricorrente, denunciando l’omessa motivazione, aveva contestato la mancata considerazione di una prova dichiarativa senza riportarne integralmente il contenuto, essendosi limitato a estrapolarne alcuni brani, così impedendo alla Corte di legittimità di apprezzarne compiutamente il significato probatorio. Nel merito, la Corte ha osservato che tale deposizione non poteva considerarsi decisiva, perché, secondo la stessa prospettazione difensiva, confermava al più l’esistenza della documentazione, ma non anche la sua consegna al nuovo amministratore.

Sul travisamento della prova, i giudici di legittimità hanno richiamato le tre figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio: la mancata valutazione di una prova decisiva, l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo significante e l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo. Hanno poi precisato che l’omissione, per essere rilevante, deve essere decisiva, qualità non riscontrabile nel caso concreto, poiché ciò che rileva è l’omesso assolvimento dell’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture, gravante direttamente sull’amministratore. La eventuale consegna delle fatture non esonera, infatti, dall’obbligo di consegna dell’ulteriore e necessaria documentazione, né l’imputato ha provato che il mancato rinvenimento delle scritture dipendesse da fatto a lui non imputabile.

Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello stringata ma sufficiente: il reato è stato contestato e riconosciuto sia per la mancata annotazione delle fatture, sia per la mancata messa a disposizione del curatore delle scritture necessarie alla ricostruzione delle vicende imprenditoriali. Una volta affermata la responsabilità per i fatti di bancarotta patrimoniale e per i reati tributari, opera sul piano probatorio la logica presunzione che l’omessa consegna e la mancata tenuta delle scritture siano state funzionali all’occultamento degli atti depauperativi del patrimonio sociale, in coerenza con i caratteri del dolo specifico richiesto dalla norma. Il quinto motivo, relativo al reato tributario, è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità della censura. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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