Definizione agevolata esclusa per il recupero degli aiuti di Stato illegittimi (Cass. civ. Sez. V n. 9661 del 13.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi restano dovute per intero e sono escluse dalla definizione agevolata delle liti fiscali prevista dall’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, la cui lett. e) pone una preclusione oggettiva non superabile dall’ammissibilità della domanda. Il giudice di appello che, da un lato, accerta la legittimità della cartella di pagamento emessa per il recupero di un aiuto di Stato indebito e, dall’altro, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere fondandosi sulla condonabilità della stessa cartella, incorre in una contraddizione che integra la violazione della citata lett. e). L’accertamento della qualità di operatore economico del contribuente e dell’illegittimità dell’aiuto impedisce di pervenire alla declaratoria di estinzione, imponendo la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata.

Il Fatto

Il contribuente, libero professionista, aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, concernente il recupero di agevolazioni connesse agli eventi vulcanici del 2002. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di prime cure, ribadendo il mancato versamento delle rate dovute a seguito della richiesta di definizione agevolata e richiamando la decisione della Commissione europea in tema di aiuti di Stato. Un ulteriore appello riguardava una seconda sentenza, resa tra le stesse parti e sulla medesima cartella, e l’Ufficio ne chiedeva la riunione.

La CTR della Sicilia – Catania, disposta la riunione, riteneva fondato l’appello dell’Ufficio quanto alla insussistenza dei presupposti soggettivi della disciplina di favore, ma affermava il carattere pregiudiziale e dirimente della definibilità agevolata delle pretese, dichiarando estinto l’intero giudizio per cessazione della materia del contendere e compensando le spese. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 e dell’art. 16 della legge n. 289/2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la controversia non rientra nell’ambito oggettivo di applicazione della norma invocata.

La Corte ritiene il motivo fondato. In astratto, la cartella di pagamento può essere oggetto di definizione agevolata purché costituisca il primo atto impositivo con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, risultando in tal caso impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (richiamata la Cass. Sez. 5 n. 25204 del 19.09.2024). Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che la cartella ricomprenda il recupero di agevolazioni connesse al c.d. Sisma Sicilia, definite dalla Commissione europea quali aiuti di Stato illegittimi ove concessi a soggetti esercenti attività imprenditoriale o professionale.

La Corte richiama il testo della disposizione e ne valorizza la lett. e), che prevede che restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi. La possibilità di definire la cartella era quindi esclusa proprio da tale previsione. La stessa sentenza impugnata aveva affermato la fondatezza dell’appello dell’Ufficio quanto alla legittimità della cartella, escludendo che il contribuente, quale operatore economico, potesse avvalersi di una normativa integrante un aiuto di Stato.

Il giudice di appello, dopo aver accertato la qualità professionale del contribuente, il carattere indebito dell’aiuto e la legittimità della cartella, è pervenuto a una conclusione non coerente, dichiarando la condonabilità della stessa cartella. Ne deriva l’evidente violazione della lett. e) della norma invocata. La pronuncia è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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