Redditometro: leasing e canoni esprimono capacità contributive distinte (Cass. civ. n. 6101/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, la presunzione derivante dal redditometro ha natura di presunzione legale relativa. Accertata la disponibilità dei beni-indice, non occorrono ulteriori riscontri dell’Amministrazione e grava sul contribuente la prova contraria. Per i beni detenuti in leasing, la disponibilità del bene e il pagamento dei relativi canoni esprimono capacità contributive distinte. La loro considerazione congiunta non determina duplicazione dello stesso indice redditometrico.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente, per l’anno d’imposta 2008, un reddito di euro 206.875 applicando i parametri del redditometro. Tra gli indici considerati figuravano abitazioni, tre autovetture detenute in locazione finanziaria, tre polizze assicurative, spese per incrementi patrimoniali e canoni di leasing relativi alle vetture.
Il giudice di primo grado aveva annullato l’accertamento. In appello il reddito imponibile era stato rideterminato in euro 140.421,60. Il contribuente ricorreva per cassazione contestando, tra l’altro, la qualificazione della presunzione redditometrica come presunzione legale e la possibilità di sommare il valore collegato alla disponibilità delle autovetture in leasing con le somme versate a titolo di canoni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione conferma anzitutto la natura della presunzione derivante dal redditometro. L’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nella disciplina applicabile ratione temporis, consente all’Amministrazione di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base della disponibilità di beni e servizi indicativi di capacità contributiva. La disponibilità dei beni-indice fa sorgere una presunzione legale relativa. L’Ufficio non deve quindi fornire ulteriori elementi di riscontro, mentre il contribuente può dimostrare l’inesistenza del presupposto oppure la provenienza non reddituale e non imponibile delle risorse impiegate.
Con riguardo alle autovetture detenute mediante leasing, la Corte distingue due profili. La disponibilità del bene costituisce di per sé indice del tenore di vita del contribuente. Ai fini redditometrici non assume rilievo il titolo giuridico attraverso il quale il bene è entrato nella sua disponibilità, essendo sufficiente che il contribuente lo utilizzi o ne sostenga i relativi costi.
Il pagamento dei canoni di locazione finanziaria esprime, invece, una capacità reddituale ulteriore. Gli esborsi sostenuti per acquisire la disponibilità del bene possono essere considerati quali spese per incrementi patrimoniali o comunque quali spese autonome rispetto al valore redditometrico collegato al mantenimento e all’utilizzazione del bene. La valorizzazione dei canoni non costituisce quindi duplicazione della capacità contributiva già desunta dalla disponibilità dell’autovettura.
La Corte ritiene corretta la decisione del giudice tributario, che aveva considerato separatamente la disponibilità delle vetture e gli esborsi sostenuti per i relativi canoni di leasing. Rigetta pertanto il ricorso del contribuente.
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