Operazioni oggettivamente inesistenti e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 15761 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere della prova della loro esistenza grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa in capo all’emittente. Spetta invece al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, onere che non può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura o in ragione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, essendo questi di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. La consapevolezza della partecipazione ad una frode, o la sua conoscibilità, rileva esclusivamente per le operazioni soggettivamente inesistenti, mentre non assume alcun rilievo per quelle oggettivamente inesistenti, mai realmente eseguite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava l’IVA per l’anno 2016, contestando l’utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, emesse da diverse società fornitrici. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta rigettava il ricorso e, su appello della contribuente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania confermava la decisione. Il giudice d’appello riteneva l’avviso sufficientemente motivato, pur in assenza di allegazione degli atti redatti nei confronti delle società emittenti, poiché il loro contenuto essenziale era stato puntualmente riportato nell’atto impositivo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972, per la mancata allegazione e riproduzione del contenuto degli atti richiamati nell’avviso di accertamento. La Cassazione ritiene il motivo infondato, richiamando i principi in materia elaborati dalle Sezioni Unite, secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva chiarito che l’avviso conteneva gli elementi essenziali degli accertamenti svolti nei confronti delle società cartiere, sufficienti a garantire il diritto di difesa del contribuente. La Corte ribadisce che l’allegazione degli atti presupposti non è necessaria quando il loro contenuto essenziale è riportato nel provvedimento notificato (Cass. n. 23005/2025, Cass. n. 28756/2020). Con riguardo alla dedotta omessa pronuncia sulla mancanza di elementi sopravvenuti ai sensi dell’art. 43, comma 3°, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, comma 4°, d.P.R. n. 633/1972, la doglianza è dichiarata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la ricorrente indicato ove la questione fosse stata sollevata nei gradi di merito.
Con il secondo motivo, la società lamentava la violazione delle norme sull’onere della prova, assumendo che spettasse all’Amministrazione dimostrare la consapevolezza della partecipazione alla frode. La Corte osserva che tale principio riguarda le operazioni soggettivamente inesistenti, mentre nella fattispecie si verte in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, per le quali l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni grava sul contribuente. Tale onere non può dirsi assolto con la sola esibizione delle fatture, dei pagamenti o del partitario, documenti che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9723/2024), sono di regola impiegati proprio per simulare un’operazione fittizia.
La Corte rigetta pertanto il ricorso confermando l’impugnata sentenza. La ricorrente, soccombente, è condannata al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di € 5.400 ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. e di € 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4°, c.p.c., essendo il giudizio stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata di cui all’art. 380-bis, comma 3°, c.p.c.
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Nota della Redazione
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