Sindacato di legittimità e poteri del giudice di rinvio (Cass. pen. Sez. 6 n. 14875 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione, con il solo limite di non reiterare i vizi già censurati e di non fondare la decisione sulle argomentazioni ritenute incomplete o illogiche. La sentenza irrevocabile acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., quando è utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite, non necessita di conferma esterna; diversamente, se è impiegata per la prova diretta del fatto, occorre un riscontro esterno. È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di motivazione, miri a sostituire la valutazione del giudice di merito con una propria interpretazione del compendio probatorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio dopo un duplice annullamento disposto dalla Sezione sesta e dalla Sezione quinta della Cassazione, dichiarava tre imputati responsabili del reato associativo finalizzato al traffico internazionale di stupefacenti e assolveva un quarto imputato dal reato di tentato acquisto di sostanza stupefacente perché il fatto non costituisce reato. Avverso la sentenza proponevano ricorso sia il Procuratore Generale, per la posizione dell’imputato assolto, sia i tre imputati condannati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione richiama l’orientamento costante secondo cui il giudice di rinvio, quando l’annullamento è stato disposto per vizi di motivazione, ha pieni poteri di cognizione e può rivalutare il fatto, purché non ripeta i vizi censurati. Può anche disporre la rinnovazione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. e pervenire a conclusioni diverse, ma deve motivare con argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità. Il sindacato della Corte di cassazione resta limitato alla verifica di un apparato argomentativo logico e non può estendersi a una rilettura degli elementi di fatto.
Quanto al ricorso del Pubblico Ministero, la Corte lo dichiara inammissibile: il giudice di rinvio, dopo aver correttamente rivalutato il compendio probatorio, aveva assolto l’imputato rilevando che i vuoti e le aporie motivazionali evidenziati in sede rescindente non potevano essere colmati in assenza di significative nuove informazioni probatorie. Il ricorrente pretendeva di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, riproponendo una lettura delle prove già ritenuta non convincente in sede di legittimità.
In relazione ai ricorsi degli imputati, la Corte li ritiene infondati. La Corte di appello aveva confermato l’esistenza di una struttura associativa, sebbene di dimensioni ridotte rispetto alla contestazione originaria, valorizzando un apparato probatorio arricchito da sopravvenute acquisizioni, in particolare la sentenza irrevocabile di condanna di un coimputato. Tale sentenza era stata utilizzata non come prova diretta del fatto, ma come riscontro delle dichiarazioni di un altro coimputato e delle risultanze captative, documentali e di polizia giudiziaria.
La Corte precisa che, quando una sentenza irrevocabile è acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. per la prova diretta del fatto, necessita di conferma esterna; requisito non richiesto quando la stessa è impiegata come riscontro di altre prove. Nel caso di specie, l’utilizzo è legittimo perché la sentenza irrevocabile aveva svolto una funzione di chiarimento e di riscontro del compendio già acquisito. Rigettati i ricorsi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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