Rinuncia alla SCIA non fa rivivere il titolo precedente (TAR Lazio n. 1633 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA di trasferimento di sede dell’attività commerciale già segnalata sostituisce ed estingue gli effetti della precedente SCIA di subingresso, con la conseguenza che la rinuncia alla seconda non determina alcuna reviviscenza della prima. Per ripristinare l’attività nel locale originario è necessaria una nuova segnalazione certificata di trasferimento di sede, idonea a rendere edotta l’Amministrazione comunale. La rinuncia agli effetti di una SCIA può al più incidere sul titolo cui accede, non su quello già superato e sostituito. La presentazione di una SCIA di variazione che destini l’intera superficie dichiarata al solo settore alimentare integra rinuncia agli effetti dell’autorizzazione per il settore non alimentare.
Il Fatto
La società ricorrente esercitava attività commerciale di vicinato, in settore non alimentare, nel locale originario dal 2006, in forza di una comunicazione di subingresso. Nel settembre 2023 presentava una SCIA di subingresso per l’attività nel settore alimentare in altra sede; nell’ottobre 2023 una SCIA di trasferimento di tale attività presso il locale ove già operava il settore non alimentare. Nel novembre 2023 una ulteriore SCIA di variazione destinava l’intera superficie dichiarata al settore alimentare.
Dopo un sopralluogo della Polizia Locale, che accertava una superficie di vendita inferiore a quella dichiarata, la società sospendeva l’attività alimentare e, nel marzo 2025, rinunciava agli effetti delle precedenti SCIA, ritenendo di poter retroagire al locale originario e cedendo in affitto l’azienda. L’Amministrazione comunicava l’inammissibilità della rinuncia e adottava la revoca degli effetti giuridici delle segnalazioni. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, il provvedimento richiama espressamente la comunicazione di avvio del procedimento e riscontra le controdeduzioni dell’esercente; la stessa ricorrente documenta l’avvenuto scambio. Non si configura pertanto alcuna violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non essendo necessario che il provvedimento dia conto analiticamente di tutta la corrispondenza intercorsa.
Sul secondo motivo, il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’art. 19 della legge n. 241/1990. La SCIA è atto privato di comunicazione che consente l’avvio immediato dell’attività soggetta a controllo successivo, con termine di sessanta giorni per la verifica dei requisiti e il divieto di prosecuzione. La SCIA di trasferimento di sede fa cessare gli effetti della precedente, sostituendosi ad essa con effetto estintivo.
La rinuncia alla seconda SCIA non può dunque determinare la reviviscenza della prima: occorre, in conformità all’art. 19, una nuova segnalazione che legittimi il ritrasferimento dell’attività nella sede originaria e renda edotta l’Amministrazione. L’esercente ben può rinunciare agli effetti della nuova SCIA senza tornare a operare nel locale originario. Nella specie, la SCIA di trasferimento dell’ottobre 2023 ha superato quella del settembre 2023; l’attività è cessata nel locale originario ed è stata esercitata nella nuova sede per sette mesi prima della sospensione. La rinuncia, intervenuta a due anni di distanza, può incidere solo sul titolo cui accede.
Quanto al settore non alimentare, la SCIA di variazione del novembre 2023, con cui si è dichiarato il passaggio a una destinazione integrale della superficie al solo settore alimentare, non può che interpretarsi come rinuncia agli effetti dell’autorizzazione per il settore non alimentare, essendo evidente che, avendo il dichiarante destinato l’intera superficie dichiarata all’attività alimentare, viene meno di fatto la possibilità di esercitare l’altra attività nel medesimo locale. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.