Conversione del permesso stagionale: istanza tardiva se presentata dopo la scadenza del titolo (TAR Lombardia n. 1122 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro da stagionale a non stagionale presuppone che il titolo da convertire sia ancora in vigore: la relativa istanza, pur in assenza di un termine decadenziale espresso, deve essere presentata prima della scadenza del permesso o, al più tardi, entro il termine di sessanta giorni dalla stessa previsto per i rinnovi. Ne consegue che è legittima la revoca del nulla osta alla conversione disposta dall’autorità amministrativa quando l’istanza risulti presentata a distanza di oltre un anno dalla scadenza del titolo stagionale, atteso che la tardività della domanda non può essere sanata dalla regola sui sopravvenuti nuovi elementi di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto il 14.9.2023, presentava istanza di conversione in permesso per lavoro non stagionale il 4.3.2025. La Prefettura rilasciava il nulla osta il 24.6.2025 ma, dopo la comunicazione di avvio del procedimento, lo revocava con provvedimento del 16.9.2025 per la mancata produzione della documentazione richiesta e per l’assenza di un permesso da convertire.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo di aver trasmesso, a mezzo pec, tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di legge.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, prescindendo dall’eccezione di tardività del ricorso, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato nel merito, valorizzando in primo luogo l’esito dell’istruttoria documentale. Dalla ricevuta di consegna della pec prodotta dal ricorrente stesso risultava, infatti, che i file trasmessi corrispondevano esattamente a quelli che la Prefettura asseriva di aver ricevuto: buste paga di periodo successivo all’istanza, certificato di idoneità alloggiativa intestato a soggetto diverso e atti di acquisto di un immobile sito in altro Comune. Tale documentazione non dimostrava né lo svolgimento dell’attività stagionale nei tre mesi antecedenti la richiesta, né la disponibilità dell’alloggio, sicché i rilievi posti a fondamento della revoca risultavano corretti.
Il Collegio ha inoltre evidenziato una ragione di legittimità autonoma e assorbente: il ricorrente, al momento della domanda, non era più titolare di un permesso di soggiorno da convertire, essendo quello stagionale scaduto da circa un anno e mezzo. Richiamando la sentenza della stessa Sezione del 20.5.2026, n. 701, il Tribunale ha chiarito che la conversione è istituto che presuppone logicamente l’esistenza di un valido titolo e che, pur in mancanza di un termine espresso, la richiesta deve intervenire prima della scadenza o, in via interpretativa estensiva, entro i sessanta giorni dalla stessa previsti per i rinnovi.
La tesi che ammette l’istanza oltre tale limite, secondo il giudice, finirebbe per consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri rimasti irregolarmente sul territorio per lunghi periodi, eludendo le disposizioni dell’art. 24 d.lgs. 286/1998 che disciplinano il lavoro stagionale, le quote d’ingresso e il diritto di precedenza per il rientro. Nemmeno l’invocazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 può soccorrere, poiché la regola dei sopravvenuti nuovi elementi presuppone la tempestiva presentazione dell’istanza e non può sanare la decadenza.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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