Sanzione IVASS e garanzie del contraddittorio procedimentale (TAR Lazio n. 1636 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto di contestazione all’indirizzo PEC comunicato dall’interessato e risultante dalla visura camerale è idonea a instaurare il contraddittorio procedimentale, non essendo necessaria un’ulteriore convocazione dell’incolpato. La ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna della PEC provano il perfezionamento della comunicazione, salva la prova contraria del destinatario. La tardività della contestazione rispetto al termine di 120 giorni dall’accertamento costituisce motivo nuovo, che va introdotto con motivi aggiunti notificati alla controparte ai sensi dell’art. 43 c.p.a. ed è inammissibile se dedotto con memoria non notificata. La produzione documentale tardiva rispetto ai termini dell’art. 73 c.p.a. è inutilizzabile e si considera tamquam non essent.
Il Fatto
Il ricorrente, agente di distribuzione assicurativa, impugna davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui IVASS gli ha applicato la sanzione amministrativa prevista dall’art. 324, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 209/2005. Gli vengono contestati l’aggiunta autonoma di garanzie non previste dal contratto e l’alterazione della documentazione contrattuale consegnata al contraente, in violazione degli artt. 119-bis del d.lgs. n. 209/2005 e 54, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Il ricorrente deduce la lesione del contraddittorio, sostenendo di non aver mai ricevuto l’atto di contestazione e di essere venuto a conoscenza delle accuse solo tramite istanza di accesso. In sede di memorie contesta inoltre la tardività della contestazione rispetto al termine di 120 giorni dall’accertamento. Il giorno precedente l’udienza deposita una attestazione del gestore di posta certificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile la produzione documentale depositata il giorno antecedente la discussione, per violazione dei termini perentori dell’art. 73 c.p.a. Tali termini presidiano il contraddittorio e l’ordinato lavoro del giudice, sicché la loro violazione determina l’inutilizzabilità processuale degli atti, da considerarsi tamquam non essent. Il ricorrente non ha provato alcuna circostanza che gli abbia impedito di ottenere tempestivamente il rilascio della attestazione.
Nel merito, il motivo di ricorso è infondato. Risulta provata la regolare notificazione dell’atto di contestazione all’indirizzo PEC comunicato dallo stesso ricorrente in ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 36 del 13 luglio 2015 e corrispondente a quello risultante dalla visura camerale. IVASS ha depositato la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna, mentre il provvedimento sanzionatorio è stato parimenti ricevuto nella medesima casella.
L’atto di contestazione conteneva la completa ricostruzione dei comportamenti addebitati e l’esauriente indicazione delle norme violate, assolvendo così alla funzione di garanzia del contraddittorio procedimentale. Il ricorrente, pur regolarmente informato, non ha partecipato al procedimento né ha richiesto l’audizione.
Il Collegio dichiara poi inammissibile il motivo con cui si contesta la tardività della contestazione. Esso è stato introdotto con memoria di replica non notificata alla controparte, in violazione dell’art. 43 c.p.a., che impone la previa notificazione dei motivi aggiunti a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 3000 oltre oneri accessori.
Nota della Redazione
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